Sentenza Corte di Cassazione 4 giugno 2018, n. 24866
Acque - Effluenti di allevamento - Utilizzazione agronomica fuori dai casi e procedure previsti - Articolo 137, comma 14, Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale proprietario allevamento - Esonero - Condizioni - Affidamento a terzi dell'attività di raccolta e smaltimento degli effluenti - Obbligo di vigilanza del proprietario sull'attività del terzo - Necessità - Mancato esercizio - Permanenza della responsabilità - Sussistenza
Affidare a un'impresa specializzata la raccolta e smaltimento dei liquami non esonera il proprietario da responsabilità per smaltimento illecito liquami del suo allevamento se non ha vigilato.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 4 giugno 2018, n. 24866 confermando la condanna ex articolo 137, comma 14, del Dlgs 152/2006 a carico del titolare di una impresa di allevamento del Veneto per lo spargimento incontrollato dei liquami provenienti dal suo allevamento. A nulla è valso il richiamo dell'imputato al fatto che avendo affidato a un'impresa specializzata il compito di provvedere ad asportare i liquami prodotti dal proprio allevamento non poteva ragionevolmente prevedere la verificazione dell'evento.
Per i Supremi Giudici l'avere affidato a terzi l'attività di raccolta e smaltimento dei liquami non esime l'affidante dal vigilare sul corretto, regolare e tempestivo svolgimento dell'attività di cui l'impresa era stata incaricata, posto che il solo conferimento di un incarico non esime l'obbligato dalla vigilanza sul terzo, onde verificare l'esatto adempimento dell'incarico.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 giugno 2018, n. 24866
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