Sentenza Corte di Cassazione 7 febbraio 2017, n. 5613
Rumore - Emissioni rumorose - Disturbo della quiete e riposo delle persone - Articolo 674 del Codice penale - Configurabilità del reato - Idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone - Sufficienza - Prova dell'attitudine del rumore a disturbare le persone - Accertamenti tecnici - Necessità - Esclusione
Il reato di disturbo della quiete delle persone (articolo 659, Codice penale) si configura anche se la condotta rumorosa è solo potenzialmente idonea a disturbare il riposo di un numero indeterminato di persone.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 7 febbraio 2017, n. 5613 che ha confermato la condanna dell'imputata che non aveva impedito ai suoi cani di latrare giorno e notte. La difesa contestava, tra l'altro, l'assenza di verifiche tecniche che avessero provato l'incidenza del rumore sulla pubblica tranquillità. I Supremi Giudici hanno ricordato che la responsabilità per il reato di cui all'articolo 659 del Codice penale (disturbo alla quiete e riposo delle persone) non implica la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato.
Inoltre, l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, di tal ché il Giudice ben può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.
Corte di Cassazione
Sentenza 7 febbraio 2017, n. 5613
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