Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 settembre 2016, n. 40689

Rumore - Disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone - Articolo 659, Codice penale - Configurabilità - Disturbo potenzialmente idoneo a essere sentito da un numero indeterminato di persone - Necessità - Sussistenza

Corte di Cassazione

Sentenza 29 settembre 2016, n. 40689

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

La Corte Suprema di Cassazione

Terza Sezione penale

 

Composta da

(omissis)

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

sul ricorso proposto da: G.T., n. a (omissis) il (omissis);

avverso la ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Matera in data 20 dicembre 2013;

udita la relazione svolta dal consigliere (omissis);

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale (omissis), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

 

Ritenuto in fatto

1. G.T. ha proposto ricorso avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Matera, in data 20 dicembre 2013, ha dichiarato inammissibile l'opposizione e disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di S.N. per il reato di cui all'articolo 659 C.p.

2. In particolare, con un primo motivo, lamenta la violazione dell'articolo 410, comma 2, C.p.p. posto che il giudice non ha fatto alcun riferimento alle condizioni di ammissibilità dell'opposizione di cui all'articolo 408, comma 3, e 410 comma 1, C.p.p. così omettendo di motivare sul perché l'opposizione dovesse considerarsi inammissibile e si potesse quindi transitare senza contraddittorio alla valutazione nel merito della notizia di reato.

3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell'articolo 410, comma 2, C.p.p. avendo il giudice ritenuto manifestamente irrilevanti le investigazioni suppletive richieste sulla base della comunque ritenuta insussistenza del reato di cui all'articolo 659 C.p. come interpretato dalla giurisprudenza senza considerare che tali indagini erano finalizzate ad acquisire prove sul comportamento minaccioso e violento tenuto dall'indagato con conseguente integrazione del reato di molestie o delle più gravi fattispecie di cui agli articoli 610 e 629 C.p.; inoltre il provvedimento è contraddittorio laddove il G.i.p. da un lato ha escluso in radice la configurabilità dei biasimevoli motivi e dall'altro ha però invitato il P.M. a valutare la possibile sussistenza di un intento estorsivo.

 

Considerato in diritto

4. Il ricorso, con cui si lamenta in entrambi i motivi, congiuntamente esaminabili, la violazione dell'articolo 410, comma 2, C.p.p., posto che, secondo il ricorrente, l'archiviazione non avrebbe potuto essere pronunciata de plano, è inammissibile.

Va ricordato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, l'archiviazione disposta de plano presuppone una specifica motivazione in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all'inammissibilità dell'opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove infatti difettino tali condizioni l'archiviazione de plano determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione (tra le altre, Sezione 2, n. 83 del 10 dicembre 2015, p.o. in proc. Vavori, rv. 265490; Sezione 6, n. 53433 del 6 novembre 2014, p.o. in proc. c. ignoti, rv. 262079).

Nella specie il decreto impugnato, facendo corretta applicazione del principio appena richiamato, appare avere motivato sia sulla infondatezza del reato di cui all'articolo 659 C.p. sia sulla estraneità delle indagini indicate rispetto al reato iscritto nel registro notizie di reato, riguardando invece le stesse altre ipotesi delittuose.

Quanto al primo profilo, infatti, il G.i.p. ha correttamente richiamato il principio secondo cui la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal Legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (tra le tante, Sezione 1, n. 47298 del 29 novembre 2011, Iori, rv. 251406); sicché, proprio per tale ragione, non possono assumere rilievo le lamentele di una o più persone definite (tra le altre, Sezione 3, n. 3678/2006 del 1 dicembre 2005, Giusti, rv. 233290; Sezione n. 1406 del 12 dicembre 1997, p.c. e Costantini, rv. 209694) in particolare non potendo ravvisarsi il reato laddove il disturbo sia limitato, come risulta essere nella specie, ad appartamento sovrastante in ambito condominiale (tra le altre, Sezione 1, n. 45616 del 14 ottobre 2013, Virgillito e altro, rv. 257345).

Con riguardo poi al secondo profilo, il provvedimento impugnato ha posto in rilievo, come del resto risultante anche dallo stesso ricorso, che le indagini richieste riguardano il diverso reato di cui all'articolo 660 c.p., la cui non ravvisabilità è stata del resto motivatamente argomentata dal decreto con riferimento  alla impossibilità di cogliere il necessario requisito della petulanza nella sussistenza di rumori originati da attività commerciale o produttiva.

Né può ravvisarsi una contraddizione laddove il G.i.p. ha invitato, nonostante la ritenuta inammissibilità dell'opposizione, il P.M. a valutare la possibile sussistenza di un intento estorsivo nella condotta dell'indagato rilevante nella diversa prospettiva della configurabilità dei reati di cui all'articolo 610 o 629 C.p. attesi i limiti assegnati alle facoltà e ai poteri del G.i.p. in sede di archiviazione (cfr. Sezioni Unite, n. 4319/2014 del 28 novembre 2013, P.M. in proc. L. ed altro, rv. 257787).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.

 

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'1 luglio 2016.

 

Depositata in cancelleria il 29 settembre 2016.