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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 11 aprile 2017, n. 18399

Rifiuti - Discarica non autorizzata - Reato - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Evoluzione giurisprudenziale - Realizzazione di opere funzionali - Condizione non assolutamente necessaria - Differenza con abbandono di rifiuti - Condotta abituale - Unica azione ma strutturata - Sanzionabilità

Ai fini della configurazione del reato di discarica abusiva, la realizzazione di opere finalizzate al funzionamento della stessa, come lo spianamento dell’area o l'apertura di accessi, "non costituisce una condizione assolutamente necessaria".
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 18399/2017) che, su ricorso del Procuratore della Repubblica, ha cassato e rinviato al Tribunale di Asti la sentenza con cui lo stesso, dopo aver riscontrato l'assenza nell'area sotto giudizio delle opere "di norma" finalizzate al funzionamento di una discarica, aveva assolto un privato dal reato di discarica abusiva (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006).
Secondo la Suprema Corte, invece, realizzare una discarica può ben significare "allestire o anche destinare semplicemente un determinato sito a tale scopo", con la conseguenza che la eventuale realizzazione delle opere "funzionali", se da un lato può confermare la destinazione dell'area a discarica, dall'altro non costituisce una condizione necessaria a tal fine.
Un’interpretazione opposta restringerebbe "oltremodo ed irragionevolmente" l'ambito di applicabilità della disposizione, escludendo, ad esempio, tutti quei casi in cui nessuna opera sia necessaria.

Corte di Cassazione

Sentenza 11 aprile 2017, n. 18399