Sentenza Corte Costituzionale 19 maggio 2017, n. 114
Acque - Via - Ricerca e prospezione idrocarburi in mare - Articolo 1, comma 239, legge 208/2015, articolo 6, comma 17, Dlgs 152/2006 - Divieto nelle aree protette e entro le 12 miglia dalla costa - Proroga per i titoli abilitativi rilasciati fino alla vita utile del giacimento - Nozione di titolo abilitativo - Concessione di coltivazione - Riferimento anche alla prospezione e ricerca - Esclusione
L'articolo 1, comma 239, della legge 208/2015 relativo alla proroga delle concessioni in essere nelle aree protette si riferisce solo alle concessioni di coltivazione non a quelle di prospezione e ricerca.
Interpretazione restrittiva quella offerta dalla Corte Costituzionale nella sentenza 19 maggio 2017, n. 114 che ha dichiarato infondate le impugnazioni della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 17, comma 6 del Dlgs 152/2006 vietando le attività di ricerca e prospezioni idrocarburi entro 12 miglia dalla costa nonché in aree protette, ma "lasciando in vita" i titoli abilitativi già rilasciati per "durata di vita utile del giacimento". Per la Consulta il titolo abilitativo è solo la concessione di coltivazione non la prospezione e/o ricerca.
Parallelamente la Corte ha ribadito la legittimità dell'intervento statale della legge 208/2015 (articolo 1, comma 239) sul Dlgs 152/2006 in quanto è espressione della esclusiva competenza statale che da un lato ha inasprito il divieto di ricerca idrocarburi in mare e dall'altro ha prorogato i titoli abilitativi già rilasciati realizzando un bilanciamento non implausibile tra salvaguardia dell'ambiente e tutela di interessi economici rilevanti dei gestori.
Corte Costituzionale
Sentenza 19 maggio 2017, n. 114
(Gu 24 maggio 2017 n. 21)
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: