Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 14 gennaio 2019, n. 449

Via - Energia - Prospezione e ricerca idrocarburi - Valutazione ambientale - Articolo 23, Dlgs 152/2006 - Procedimento - Esercizio di discrezionalità amministrativa - Legittimità - Sussistenza - Sindacato del Giudice - Limiti - Legge 9/1991 - Limite di 750 kmq per attività di ricerca - Più permessi di ricerca in aree contigue - Riferimento al singolo procedimento non complessivamente all'operatore economico destinatario del permesso - Sussistenza

Nel caso di rilascio di un permesso di prospezione di idrocarburi il principio di precauzione non può vietare ogni attività ipoteticamente rischiosa per l'ambiente senza riscontri oggettivi e verificabili.
Il Tar del Lazio (sentenza 14 gennaio 2019, n. 449) ha respinto il ricorso della Regione Puglia contro un decreto di compatibilità ambientale emesso dal Ministero dell'ambiente per attività di prospezione di idrocarburi al largo delle coste pugliesi. Per i Giudici la valutazione ambientale ex Dlgs 152/2006 è esercizio di alta discrezionalità amministrativa insindacabile dal Giudice se non per abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità. Il principio di precauzione non può vietare in automatico ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile.
Respinta anche l'altra doglianza con cui la Regione lamentava violazione della legge 9/1991 che vieta di ottenere permessi di ricerca per un'area superiore a 750 kmq. Secondo la Regione la società petrolifera aveva ottenuto quattro distinti permessi di ricerca sotto il limite dei 750 kmq in aree contigue con l'intento di eludere il limite. Per il Tar secondo la legge 9/1991 che tutela la concorrenza e lo sfruttamento razionale delle risorse il limite dei 750 kmq si riferisce ai singoli procedimenti finalizzati a ottenere il titolo e non complessivamente all'operatore economico destinatario del permesso.

Tar Lazio

Sentenza 14 gennaio 2019, n. 449