Sentenza Tar Veneto 1° giugno 2017, n. 549
Rifiuti - Autorizzazione provinciale impianto di recupero rifiuti - Articolo 208, Dlgs 152/2006 - Procedimento - Conferenza dei servizi - Parere negativo del Comune - Potere di veto alla localizzazione dell'impianto - Esclusione - Obbligo della Provincia di motivare il superamento del dissenso comunale - Necessità
L'autorizzazione provinciale ex articolo 208, Dlgs 152/2006 per un impianto di recupero rifiuti non può essere "bloccata" dal veto insuperabile di un Comune partecipante alla conferenza dei servizi.
Lo ha deciso il Tar Veneto nella sentenza 1° giugno 2017, n. 549 relativa all'impugnazione da parte di un Comune dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Padova per la trasformazione e il potenziamento di un impianto di recupero rifiuti. La Legislazione vigente (articolo 208, Dlgs 152/2006) non consente al Comune di porre un veto insuperabile alla localizzazione dell'impianto una volta rilasciata l'autorizzazione dopo l'espletamento della conferenza dei servizi, che ha valore istruttorio, spettando solo alla Regione o Provincia l'emanazione del provvedimento finale che sostituisce tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'impianto assumendo anche valore di variante allo strumento urbanistico comunale se necessario.
Peraltro il provvedimento autorizzatorio va motivato dalla Provincia, in particolare va motivato il superamento del dissenso del Comune espresso in conferenza dei servizi, cosa non avvenuta nel caso di specie. Per questo il Tar ha accolto le doglianze del Comune e ha annullato l'autorizzazione rilasciata per carenza di motivazione.
Tar Veneto
Sentenza 1° giugno 2017, n. 549
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: