Sentenza Corte di Cassazione 12 febbraio 2019, n. 6717
Rifiuti - Impianto di gestione - Comunicazione ex articolo 216, Dlgs 152/2006 - Sforamento della quantità autorizzata di rifiuti - Condotta che incide sui requisiti richiesti per il rilascio del titolo abilitativo - Reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative - Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Non sussistenza - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
La gestione di rifiuti in misura superiore al quantitativo autorizzato (o comunicato) configura il reato di gestione non autorizzata di rifiuti e non il (più blando) reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative.
Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 6717/2019), il requisito del quantitativo di rifiuti incide sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo autorizzativo (tanto che ad esso sono parametrate le caratteristiche obbligatorie degli impianti, le fideiussioni e le altre soluzione nella gestione tecnica dei rifiuti) e, quindi, la sua violazione "svuota l'effetto giuridico del titolo autorizzativo" e rende l'attività posta in essere contra legem "perché mancante del titolo medesimo".
La Suprema Corte ha così respinto il ricorso presentato dal titolare di un impianto di recupero rifiuti lombardo. operante in procedura semplificata ai sensi dell'articolo 216, Dlgs 152/2006, che aveva chiesto al Tribunale di Bergamo di riqualificare - da gestione non autorizzata di rifiuti, ai sensi dell’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, a inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo - con conseguente riduzione della pena alla metà, il reato per il quale era stato portato in giudizio.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 febbraio 2019, n. 6717
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