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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 13 giugno 2017, n. 212

Inquinamento acustico - Pianificazione comunale - Legge 447/1995 - Lr 16/2007 - Necessità di tenere conto degli impianti idroelettrici preesistenti - Classificazione incompatibile - Illegittimità - Classificazione impianto sito fuori dal territorio comunale - Incompatibilità

La scelta di attribuire a un impianto produttivo una classe acustica incompatibile con l'attività, motivata con la circostanza che nell'area sono successivamente sorte costruzioni con diversa destinazione d'uso, è illegittima.
Il Tar del Friuli Venezia Giulia (sentenza 209/2017) ha così annullato il piano di classificazione acustica del Comune di Monfalcone che, non avendo tenuto conto della insistenza sul territorio di preesistenti (e risalenti) impianti idroelettrici, ha violato quanto stabilito sia dalla legge-quadro nazionale 447/1995, sia dalla legge regionale 16/2007, facendo ricadere sugli impianti in questione "scelte non lungimiranti" del Comune stesso.
Nello specifico, il Comune aveva attribuito a due impianti idroelettrici la III (aree di tipo misto) e la IV (aree di intensa attività umana) classe acustica, entrambe incompatibili con il tipo di attività produttiva svolta.
Con identiche motivazioni, il Tar ha bocciato (sentenza 212/2017) anche una delibera di classificazione acustica del Comune di Gemona del Friuli, che aveva attribuito a tre impianti idroelettrici la II (aree a prevalente uso residenziale) classe acustica.

Tar Friuli Venezia Giulia

Sentenza 13 giugno 2017, n. 212