Sentenza Consiglio di Stato 19 luglio 2024, n. 6558
Rumore – Piano di classificazione acustica comunale – Articolo 6, legge 447/1995 – Ampia discrezionalità dell’Autorità competente – Sussistenza – Dati rivenienti dalle destinazioni urbanistiche – Rilevanza – Sussistenza – Correzioni per aree nelle quali a una data destinazione urbanistica corrisponde una dimensione acustica differente – Rilevanza inquinamento acustico preesistente – Dgr Piemonte 6 agosto 2001, n. 85-3802 – Legittimità – Sussistenza – Sentenza civile che riconosce il diritto dal risarcimento del danno esistenziale derivante dalle immissioni acustiche prodotte dal vicino autodromo (N.d.R.: ex articolo 844, Codice civile) – Rilevanza al fine di valutare la legittimità della pianificazione acustica comunale – Insussistenza – Zonizzazione – Dpcm 14 novembre 1997, allegato – Classe acustica VI (aree esclusivamente industriali) – Valori generali e valori limite di immissione – Articolo 3, Dpr 304/2011 – Disciplina delle emissioni sonore di attività motoristiche – Rispetto – Sussistenza
La classificazione acustica può legittimare il rumore prodotto da un'attività produttiva preesistente alla realizzazione degli immobili residenziali.
Il Piano di classificazione acustica, ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 6558/2024, è l'atto tecnico-politico connotato da ampia discrezionalità con il quale il Comune, previa suddivisione del territorio in aree acusticamente omogenee, fissa gli obiettivi ambientali delle varie aree in relazione alle sorgenti sonore esistenti.
Pur corrispondendo, tendenzialmente, alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio evincibili dal Piano regolatore generale, la pianificazione acustica può quindi presentare "possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse".
Il CdS ha così definitivamente respinto il ricorso contro il Piano di classificazione acustica di un Comune piemontese presentato da alcuni soggetti residenti in un'area limitrofa a un autodromo. Anche la stessa disciplina regionale applicabile al caso specifico (Dgr Piemonte 85382/2001), d'altra parte, prevede che nel caso di destinazione d'uso non rappresentativa della dimensione acustica dell'area urbanizzata, "il piano deve valutare l'attuale fruizione del territorio, comprensiva dell'eventuale pre-uso dell'area, ossia della priorità tra le varie attività che vi si svolgono". (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 19 luglio 2024, n. 6558
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