Sentenza Tar Campania 24 maggio 2017, n. 2743
Rifiuti - Impianto di recupero - Autorizzazione unica ambientale (Aua) - Revoca e sospensione - Competenza - Articolo 216, Dlgs 152/2006 e articolo 4, Dpr 59/2013 - Amministrazione provinciale - Abusi edilizi - Mancata sanzione specifica - Provvedimento di sospensione attività economica - Illegittimità
Secondo il Tar della Campania, solo l'amministrazione provinciale può revocare e sospendere il titolo per l'esercizio di un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nonché l'attività stessa.
Il Giudice amministrativo di primo grado della Campania (sentenza 2743/2017) ha così annullato il provvedimento con il quale il Comune di Marcianise (CE), dopo aver rilasciato il permesso di costruire per l'ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti, aveva avviato, in seguito alla scoperta di rilevanti difformità rispetto ai titoli edilizi precedenti, il procedimento per l'annullamento in autotutela del nuovo permesso, ordinando al contempo la sospensione ad horas di tutte le attività (già autorizzate con Aua).
Il Tar, al fine di motivare la competenza esclusiva in materia della Provincia, sottolinea come il conclusivo rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (Aua), pur spettando al Suap comunale, si configuri in realtà come un atto conseguenziale e dipendente del provvedimento provinciale di adozione della stessa.
L'eventuale presenza di abusi non sanzionati con provvedimenti edilizi conclusivi e tipici (come le ordinanze di demolizione), oltretutto, viola le regole del corretto procedimento amministrativo e quindi non legittima comunque l'ordine di sospensione di un'attività economica.
Tar Campania
Sentenza 24 maggio 2017, n. 2743
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