Sentenza Consiglio di Stato 5 maggio 2021, n. 3516
Autorizzazione unica ambientale (Aua) – Definizione – Articolo 2, Dpr 59/2013 – Competenza del Suap all'adozione del provvedimento conclusivo – Procedimento unico – Articolo 7, Dpr 160/2010 - Attività di verifica della presenza di tutti gli assensi necessari per lo svolgimento dell'attività, in particolare sotto il profilo urbanistico-edilizio – Sussistenza
Lo Sportello unico delle attività produttive (Suap) comunale, nell'adottare il provvedimento conclusivo di Aua - in particolare sotto il profilo urbanistico-edilizio - non è mai mero "nuncius" della volontà della Provincia.
Ad afferma la "autonomia" del Suap, sottolinea il Consiglio di Stato nella sentenza 3516/2021, è la stessa legge che affida al Suap il compito di verificare la sussistenza di tutti gli assensi necessari per lo svolgimento dell'attività, in particolare sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Se quindi è vero che ai fini del rilascio dell'Aua, secondo il procedimento disegnato dal Dpr 59/2013, l'autorità competente è la "Provincia", argomenta il CdS, siffatta autorizzazione, sempre in base a tale norma, "confluisce" nel provvedimento conclusivo del procedimento la cui adozione viene affidata al Suap comunale (ex articolo 7, Dpr 160/2010).
È quindi legittimo il diniego del provvedimento "conclusivo" di procedimento di Aua adottato dal Suap di un Comune della Regione Puglia, in ragione della non assentibilità di un progetto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti, in quanto incompatibile con il Piano regolatore generale dello stesso Comune. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 5 maggio 2021, n. 3516
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