Tar Veneto 16 giugno 2017, n. 576
Rifiuti - Autorizzazione ex articolo 208, Dlgs 152/2006 - Convenzione pattizia con rinuncia alla stessa - Sussistenza - Lecita - Negazione - Diritto irrinunciabile - Sussistenza
In materia di autorizzazione al conferimento in discarica di rifiuti pericolosi, può sempre essere richiesto il rilascio della stessa, anche se il proponente si era impegnato, con atto negoziale privatistico, a non farlo.
Il Tar Veneto ha, con sentenza 16 giugno 2017, n. 576, affrontato la questione giuridica del rapporto tra un’obbligazione di non facere (nella fattispecie la richiesta di autorizzazione alla Regione al conferimento in discarica di rifiuti pericolosi) contenuta in una Convenzione privatistica e la disponibilità giuridica del diritto contenuto nell’obbligazione stessa. I Giudici negano che un impegno pattizio a non presentare una futura autorizzazione possa inficiare il diritto stesso a presentarla; la parte privatistica lesa potrà eventualmente agire con i rimedi risarcitori per responsabilità contrattuale nei confronti della parte inadempiente, ma la disponibilità del diritto sotteso è salva.
Nel caso concreto, un’azienda proprietaria di una discarica per rifiuti non pericolosi si era impegnata con il Comune dove sorgeva la stessa, a non presentare richiesta alla Regione per il rilascio di autorizzazione al conferimento anche di rifiuti pericolosi. I Giudici ritengono che la richiesta sia legittima, e che le questioni privatistiche vadano discusse avanti al Giudice ordinario.
Tar Veneto
Sentenza 16 giugno 2017, n. 576
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