Sentenza Corte di Cassazione 21 giugno 2018, n. 28725
Rifiuti - Gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Deposito di veicoli - Discarica abusiva - Configurabilità - Sussistenza - Acque meteoriche - Differenza con i reflui industriali - configurabilità - Assenza di contaminazioni da materiali inquinanti o rifiuti - Necessità - Scarico di acque contaminate senza autorizzazione - Articolo 137, Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale - Sussistenza
Le acque meteoriche da dilavamento sono solo le acque piovane che non subiscono contaminazioni, con esclusione dunque di quelle contaminate rifiuti pericolosi presenti nell'area.
Confermata dalla Cassazione (sentenza 21 giugno 2018, n. 28725) la condanna di una azienda pugliese ai sensi dell'articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006 per avere gestito di fatto una discarica abusiva di veicoli, nonché reato di cui all'articolo 137, commi 1 e 9, Dlgs 152/2006 per aver scaricato o comunque immesso nel suolo e nel sottosuolo le acque rivenienti dalla gestione dell'area adibita a deposito di veicoli, in particolare quelle meteoriche da dilavamento, in assenza di autorizzazione, che è necessaria per lo scarico dei reflui industriali.
Assodato dalle risultanze processuali che i veicoli abbandonati costituissero rifiuti gestiti senza autorizzazione, la Cassazione ha ritenuto, contrariamente alla ricostruzione dell'azienda, che le acque rivenienti dal deposito di veicoli non fossero acque meteoriche da dilavamento ma veri e propri reflui industriali; infatti le acque meteoriche da dilavamento sono solo le acque piovane che cadendo al suolo non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, mentre nel caso di specie le acque erano state contaminate dai rifiuti pericolosi presenti nell'area gestita dall'azienda.
Corte di Cassazione
Sentenza 21 giugno 2018, n. 28725
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