Sentenza Corte di Cassazione 12 settembre 2017, n. 41530
Aria - Emissioni in atmosfera - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Esercizio di attività di allevamento esche vive - Assenza di autorizzazione alle emissioni - Reato ex articolo 279 del Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Sussistenza
L'allevamento di esche vive, se condotto su base industriale, è produttivo di gas inquinanti e necessita dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex articolo 269 del Dlgs 152/2006.
La Corte di Cassazione (sentenza 12 settembre 2017, n. 41530) ha condannato il titolare di un'azienda siciliana di allevamento di esche vive che svolgeva la predetta attività senza autorizzazione alle emissioni. Il condannato lamentava che non era stata provata dal Giudice di merito l'esistenza delle immissioni in atmosfera caratteristiche del reato.
In realtà, hanno sostenuto i Supremi Giudici, che l'attività in questione sia produttiva di emissioni deriva dalla sua stessa natura, essendo l'allevamento di esche vive, cioè di larve di insetti (nella specie si tratta di mosca carnaria), inevitabilmente produttivo, se condotto su base industriale, di gas inquinanti derivanti dallo stesso ciclo vitale degli insetti, i quali si cibano di carne putrefatta, nonché dalla decomposizione del loro terreno di coltura (trattandosi nella fattispecie di carcasse di polli morti). Pertanto condurre l'attività senza autorizzazione alle emissioni integra il reato dell'articolo 279, comma 1, Dlgs 152/2006.
Corte di Cassazione
Sentenza 12 settembre 2017, n. 41530
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