Sentenza Corte di Cassazione 10 marzo 2021, n. 9400
Aria - Autorizzazione alle emissioni - Attività di tintoria/lavaggio a secco - Comunicazione all'Autorità competente per l'esercizio di attività non impattanti - Articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 - Responsabilità penale - Articolo 279, comma 3, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Intervenuta depenalizzazione - Articolo 1, Dlgs 30 luglio 2020, n. 102 - Natura di illecito amministrativo - Sussistenza
L'esercizio di attività poco impattante dal punto di vista delle emissioni ex articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 senza effettuare la prescritta comunicazione non è più reato ma illecito amministrativo.
Lo ha ricordato la Cassazione nella sentenza 10 marzo 2020, n. 9400 con cui ha annullato la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda del titolare di un'attività di tintoria/lavaggio a secco del Lazio che aveva avviato l'attività senza aver dato la preventiva comunicazione per le emissioni di cui all'articolo 272, comma 1, Dlgs 152/2006 (comunicazione relativa ad attività con emissioni scarsamente rilevanti e quindi fuori da autorizzazione).
L'annullamento è stato dichiarato perché la condotta contestata non è più prevista dalla legge come reato. La mancata comunicazione rimane un illecito ma non più penale bensì amministrativo, giusta la depenalizzazione della contravvenzione di cui all'articolo 279, comma 3, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 ad opera del Dlgs 30 luglio 2020, n. 102. Ora la mancata comunicazione è colpita da una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro irrogata dall'Autorità competente. Sarà dunque la Regione Lazio, cui è stata inviata la sentenza, a irrogare la sanzione. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 10 marzo 2021, n. 9400
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