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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 settembre 2017, n. 42295

Sicurezza sul lavoro – Infortunio del lavoratore  - Responsabilità del datore di lavoro - Articoli 2 e 71, Dlgs 81/2008 – Responsabilità del soggetto che agisce di fatto come tale - Sussistenza

In caso di infortunio di un lavoratore riconducibile a violazioni normative la responsabilità ricade sul datore di lavoro laddove, nonostante la cessazione del suo incarico, di fatto continui ad agire come tale.
Con Sentenza 15 settembre 2017 n. 42295 la Corte di Cassazione ha stabilito che la presenza sul luogo di lavoro del datore che ha cessato la sua attività, non lo esenta da responsabilità in caso di infortunio di un lavoratore dovuto ad inosservanza di prescrizioni normative. Nel caso di specie (verificatosi in Toscana), inoltre, la cessazione dalla carica di amministratore è avvenuta successivamente al verificarsi dell'infortunio, determinando in capo all'imputato una responsabilità per inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Nella fattispecie, i Giudici confermano la condanna del datore di lavoro "di fatto" per le lesioni occorse a una lavoratrice ex articolo 590 C.p., poiché ogni potere di gestione era ravvisabile in capo a lui.

Corte di Cassazione

Sentenza 15 settembre 2017, n. 42295