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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 giugno 2023, n. 24165

Sicurezza sul lavoro - Cantieri (N.d.R.: articolo 88, Dlgs 81/2008) - Coinvolgimento di più imprese nelle lavorazioni - Rischio interferenziale - Obblighi di cooperazione e coordinamento (articolo 26, Dlgs 81/2008) - Sussistenza - Obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (articolo 91, Dlgs 81/2008) - Gestione dei rischi interferenziali connessi alle lavorazioni - Sussistenza - Gestione dei rischi specifici propri dell'attività della singola impresa - Esclusione - Competenza del datore di lavoro (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 81/2008) - Sussistenza

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera deve gestire i rischi connessi alla presenza di più imprese nel cantiere, ma non quelli specifici propri dell'attività della singola impresa.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con sentenza 24165/2023, annullando la sentenza della Corte d'Appello di Torino che condannava il ricorrente, in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (articolo 91, Dlgs 81/2008), per il reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale commesso ai danni di un lavoratore con violazione della normativa antinfortunistica. In particolare, si contestava al ricorrente la genericità del Piano di sicurezza e coordinamento (Psc), redatto senza una corretta valutazione del cd. rischio interferenziale (ossia il rischio generato dal coinvolgimento di più imprese nell'esecuzione dei lavori).
Sul punto la Corte ricorda che il coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la progettazione dell'opera è chiamato a gestire i rischi interferenziali connessi alle lavorazioni (cd. rischi generici), tra i quali non rientrano i rischi specifici propri dell'attività della singola impresa, "di competenza del datore di lavoro, in quanto non inerenti all'interferenza fra le opere di più imprese".
Nella specie, precisa la Corte, l'infortunio non è scaturito da una situazione di interferenza tra imprese, ma dalla gestione non corretta del rischio specifico riguardante la singola impresa a cui erano stati appaltati i lavori. (IM)

Corte di Cassazione

Sentenza 6 giugno 2023, n. 24165