Sentenza Consiglio di Stato 27 novembre 2017, n. 5534
Acque - Servizio idrico - Tariffa idrica - Approvazione - Delibere 347/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR - Dati forniti dal gestore - Insufficienza - Conseguenze - Determinazione d'ufficio da parte dell'Aeegsi - Legittimità - Sussistenza
È pienamente legittima la determinazione d'ufficio della tariffa del servizio idrico da parte dell'Authority energia e sistema idrico nel caso in cui i dati forniti dal gestore siano incompleti o insufficienti.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza 27 novembre 2017, n. 5534 con la quale in riforma della decisione del Tar ha respinto le doglianze del gestore del servizio idrico in Campania confermando invece la legittimità dell'operato dell'Authority energia competente anche sul servizio idrico che in forza del Dpcm 20 luglio 2012 nonché delle delibere 347/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR approva la tariffa proposte dal gestore e, nel caso in cui i dati forniti dal gestore siano incompleti, la determina d'ufficio moltiplicandola per un "valore theta" di 0,9 fissato d'ufficio. Il coefficiente theta è il coefficiente di rivalutazione delle tariffe preesistenti usato per l'adeguamento delle stesse ai costi effettivi delle gestioni.
Il gestore del servizio idrico contestava il fatto che l'Autorità, prima di determinare la tariffa d'ufficio avrebbe dovuto verificare la possibilità di determinarla in base a criteri reali, sulla base dei dati inviatile dal gestore, per quanto formalmente non completi. In realtà ai sensi delle disposizioni sopra citate non ci sono alternative: o la tariffa proposta dal gestore è approvata o nel caso di fornitura di dati incompleti l'Authority la determina d'ufficio. E la sua decisione in merito se non è illogica non è sindacabile dal Giudice.
Consiglio di Stato
Sentenza 27 novembre 2017, n. 5534
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