Sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 2018, n. 4181
Rifiuti - Deposito temporaneo - Rifiuti speciali non pericolosi - Condizioni ex articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Luogo di deposito dei rifiuti - Collegamento funzionalmente con luogo di produzione dei rifiuti - Destinazione ab origine allo scopo in ragione dello strumento urbanistico- Necessità
Non si può parlare di deposito temporaneo di rifiuti quando viene a mancare anche una sola delle condizioni richieste dalla normativa nazionale.
La Corte di Cassazione con sentenza 30 gennaio 2018, n. 4181 ha ricordato che si è di fronte alla figura di deposito temporaneo quando sono rispettate le condizioni stabilite dall'articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006.
Tra le condizioni richieste vi è che il luogo per l'accantonamento del materiale di scarto non solo deve essere collegato funzionalmente al luogo di produzione dei rifiuti, ma deve essere destinato ab origine a quello scopo in ragione dello strumento urbanistico, in questo caso non è richiesta alcuna autorizzazione.
Nel caso in esame gli imputati calabresi non hanno rispettato alcun vincolo di asservimento funzionale e di destinazione originaria, non richiedendo neanche la necessaria autorizzazione per l'utilizzo dell'area adibita a deposito di rifiuti, escludendo così la fattispecie di deposito temporaneo e andando incontro alle sanzioni previste dall'articolo 6, comma 1, Dl 172/2008.
Corte di Cassazione
Sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 2018, n. 4181
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