Sentenza Tar Lazio 2 febbraio 2018, n. 1317
Efficienza energetica - Certificati bianchi - Impianti a biomassa - Serre agricole - Scheda standardizzata 40/E - Misurazione diretta risparmi non contemplata - Risparmio energia richiesto superiore a quello effettivo - Non sussistenza
U'azienda agricola che ha fatto richiesta al Gestore dei servizi energetici dei Certificati bianchi riconosciuti al risparmio di energia ottenuto dall'installazione di impianti a biomassa in serra agricola.
Il Gse ha respinto la domanda di incentivi, perchè aveva riscontrato una discrasia tra il risparmio di energia indicato nella Rvc e quello effettivamente ottenuto dall'intervento: il "fabbisogno termico annuale" dichiarato era superiore a quello "effettivo". Secondo il Gse, all'intervento doveva essere riconosciuto un numero inferiore di Certificati bianchi, quelli corrispondenti al fabbisogno termico effettivo.
Secondo il Tar - che ha accolto il ricorso dell'azienza - il Gse è incorso in errore perchè ha calcolato il risparmio utilizzando l'effettivo "fabbisogno termico della serra" che non è contemplato in alcun modo dalla scheda tecnica standardizzata n. 40/E.
Il metodo di valutazione standardizzata, infatti, prescinde totalmente dall'effettuazione di "misurazioni dirette". Esso permette di stabilire a priori il risparmio ottenibile per ciascuna "unità fisica di riferimento" ed è questa la caratteristica che lo differenzia dal metodo di valutazione analitica che, al contrario, prevede la quantificazione del risparmio lordo.
Tar Lazio
Sentenza 2 febbraio 2018, n. 1317
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