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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 1 febbraio 2018, n. 26

Rumore - Inquinamento acustico - Attività produttiva - Ordinanza sindacale contingibile e urgente - Articolo 9, legge 447/1995 - Presupposti - Urgenza e carattere eccezionale dell'evento - Necessità - Sussistenza - Limite temporale connesso alla cessazione dell'evento eccezionale - Necessità

Sentenza Tar Friuli Venezia Giulia 1° febbraio 2018, n. 26

Ai fini della legittimità dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente di contenimento del rumore ex articolo 9, legge 447/1995, non basta l'urgenza del provvedere, occorre l'eccezionalità dell'evento.
Lo ha ricordato il Tar Friuli Venezia Giulia nella sentenza 1° febbraio 2018, n. 28 annullando l'ordinanza del Sindaco di un Comune friulano contro una azienda di rottamazione metalli. I Giudici hanno ricordato che la legge quadro in materia di inquinamento acustico (legge 447/1995) stabilisce la possibilità per il Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti di contenimento o abbattimento delle emissioni in presenza di una situazione eccezionale di necessità e urgenza. In altre parole, non basta la connotazione dell'urgenza, occorre che la situazione rivesta carattere eccezionale.
E l'eccezionalità non può certo sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbiano carattere permanente, come la lavorazione dell'azienda in questione. I Giudici hanno precisato inoltre che deve trattarsi di un pericolo attuale e la misura – in armonia con i principi che connotano le ordinanze contingibili e urgenti – deve essere temporanea, per cui la sua efficacia è provvisoria, potendo al massimo persistere finché il pericolo (imprevedibile) non sia cessato.

Tar Friuli Venezia Giulia

Sentenza 1 febbraio 2018, n. 26