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Rumore
Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 6 ottobre 2020, n. 589

Rumore - Emissioni da attività produttiva - Ordinanza contingibile e urgente diretta alla inibizione delle emissioni e all'imposizione di misure contenitive del rumore - Articolo 9, legge 447/1995, articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 - Competenza esclusiva del Sindaco - Sussistenza - Emanazione ad opera del dirigente comunale - Illegittimità - Sussistenza - Riconduzione del provvedimento nei poteri ordinari del dirigente - Articolo 107, Dlgs 267/2000, articolo 6, legge 447/1995 - Esclusione - Ragioni - Contenuto che impone all'impresa l'adozione di una specifica misura contenitiva del rumore - Sussistenza

È illegittima l'ordinanza urgente di contenimento delle emissioni rumorose da attività produttiva se emessa da un dirigente comunale, perché la competenza è del Sindaco.
Lo ha sancito il Tar Piemonte che nella sentenza 6 ottobre 2020, n. 589 ha annullato l'ordinanza emessa da un dirigente comunale che imponeva a una azienda di cessare le emissioni sonore derivanti dalla sua attività in determinate orari fino all'adozione di misure di contenimento del rumore. I Giudici piemontesi hanno ricordato che ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995 spetta solo al Sindaco il potere di adottare ordinanze urgenti con cui disporre il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Un potere attribuito allo stesso Sindaco dagli articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000.
Il Comune sosteneva che in realtà il provvedimento del dirigente si limitava a ordinare all'impresa di rispettare i limiti di legge (Dpcm 14 novembre 1997) azionando gli ordinari poteri di cui all'articolo 107 del Dlgs 267/2000 (poteri dei dirigenti), nonché quelli previsti dall'articolo 6, della legge 447/1995. Il Tar però non ha accolto la difesa comunale: il tenore stesso del provvedimento, lungi dal chiedere il mero rispetto della legge, imponeva all'impresa di adottare una specifica misura per il contenimento o l'abbattimento delle emissioni sonore, invadendo così la competenza esclusiva del Sindaco in materia. (FP)

Tar Piemonte

Sentenza 6 ottobre 2020, n. 589