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Giurisprudenza

Sentenza Tar Calabria 7 febbraio 2018, n. 337

Appalti pubblici - Bando di gara - Offerta economica - Oneri di sicurezza sul lavoro - Indicazione separata - Necessità - Mancata indicazione nell'offerta - Integrazione tramite soccorso istruttorio - Articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 - Possibilità - Esclusione - Obbligo non indicato nel bando come clausola di esclusione - Irrilevanza - Contrasto col principio di numero chiuso delle clausole di esclusione - Insussistenza - Norma imperativa direttamente applicabile

La mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri per l'adempimento delle norme sulla sicurezza sul lavoro comporta l'esclusione dalla gara anche se l'obbligo non è indicato nel bando.
Lo ha ricordato il Tar Calabria nella sentenza 7 febbraio 2018, n. 337 che ha annullato l'aggiudicazione di un bando per lavori edilizi su un edificio comunale. I Giudici, anche se consapevoli che non esiste uniformità di vedute nella Giurisprudenza amministrativa, hanno aderito alla tesi che ex articolo 95, Dlgs 50/2016 ritiene necessario indicare separatamente nell'offerta economica gli oneri di sicurezza sul lavoro e che in caso di mancata indicazione non sia ammesso il soccorso istruttorio (la possibilità successiva di integrare o correggere l'offerta economica).
Un'offerta senza l'indicazione di tali oneri comporta l'esclusione dalla gara anche se il bando non lo prevede espressamente. Nessuna violazione del cosiddetto "numero chiuso" delle cause di esclusione (articolo 83, comma 8, Dlgs 50/2016) perché in questo caso trattasi di norma imperativa di legge non derogabile dal bando che si inserisce direttamente nell'atto amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi. Quindi l'esclusione si ha non solo quando il Codice, la legge statale o il regolamento attuativo la prevedano espressamente, ma anche quando si tratta di adempimenti e norme di divieto che non prevedono espressamente l'esclusione.

Tar Calabria

Sentenza 7 febbraio 2018, n. 337