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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sicilia 31 ottobre 2019, n. 2521

Aggiudicazione appalti pubblici - Offerta di gara di appalto - Omessa indicazione oneri aziendali in materia di sicurezza sul lavoro e costi manodopera - Esclusione automatica dell'offerente - Articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) - Compatibilità con direttiva 2014/24/Ue e sentenza Corte di giustizia 2 maggio 2019, n. 309/18 - Sussistenza - Disposizioni della gara d'appalto che non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche - Eccezione - Sussistenza

Non sussiste esclusione dalla gara di appalto se è la stazione appaltante a non consentire agli offerenti di indicare gli oneri aziendali per la sicurezza e i costi di manodopera. È quanto stabilisce il Tar Sicilia con sentenza 31 ottobre 2019, n. 2521, relativa a una controversia in una procedura aperta per l'affidamento del servizio di portierato/reception presso le residenze universitarie. Il Tribunale amministrativo regionale in accordo con quanto disposto dalla normativa nazionale (articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, Dlgs 50/2016) ha abbracciato quanto previsto dalla  Corte di Giustizia europea con sentenza 2 maggio 2019, n. 309/18,  secondo la quale  se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, l'amministrazione aggiudicatrice deve consentire agli offerenti di sanare la loro situazione (soccorso istruttorio) e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito. Nel caso specifico Giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della società evidenziando che la modulistica di gara predisposta dalla stazione appaltante non consentiva di inserire i costi della manodopera nell'offerta economica. (MLS)

Tar Sicilia

Sentenza 31 ottobre 2019, n. 2521