Sentenza Tar Sicilia 1 luglio 2020, n. 1605
Appalti pubblici - Partecipazione alla gara - Indicazione oneri per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro - Articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 - Necessità - Sussistenza - Assenza dell'indicazione dell'obbligo nel bando di gara - Irrilevanza - Soccorso istruttorio (possibilità di integrazione/correzione successiva della domanda - Articolo 83, comma 9, Dlgs 50/2016 - Preclusione - Sussistenza - Mancata indicazione degli oneri di sicurezza - Esclusione dalla gara - Legittimità - Sussistenza - Applicabilità della regola dell'indicazione degli oneri di sicurezza anche agli appalti di servizi intellettuali - Condizioni - Servizi intellettuali che contemplino attività che espongano a rischio i lavoratori
Legittimo escludere un'impresa da una gara pubblica se non ha indicato gli oneri per l'adempimento delle norme di sicurezza sul lavoro ex articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016, anche se nel bando non è previsto.
Secondo Il Tar Sicilia (sentenza 1 luglio 2020, n. 1605) il fatto che nel bando di gara e relativa modulistica non fosse prevista l'indicazione dei costi per l'adempimento delle misure in materia di sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008, non evita all'impresa l'adempimento dell'obbligo previsto dal Codice dei contratti pubblici (articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016) di indicare tali costi di sicurezza. Inoltre non è ammesso, per espressa previsione normativa, il cosiddetto "soccorso istruttorio", cioè la possibilità di correggere o integrare la domanda ex articolo 83, comma 9, Dlgs 50/2016. Non si tratta di una omissione formale ma sostanziale, insuscettibile di essere corretta.
Quanto al fatto che il citato articolo 95, Dlgs 50/2016 esclude l'obbligo di dichiarazione degli oneri aziendali per la sicurezza sui luoghi di lavoro qualora oggetto della procedura siano "servizi di natura intellettuale", come nel caso di specie, è pur vero che tale automatismo non può che essere superato qualora, seppur in presenza di servizi astrattamente aventi natura intellettuale, gli stessi contemplino attività che espongano a rischio i lavoratori. (FP)
Tar Sicilia
Sentenza 1 luglio 2020, n. 1605
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