Sentenza Tar Puglia 20 febbraio 2018, n. 305
Rifiuti urbani indifferenziati - Trattamenti - Sovvalli - Conferimento in discarica - Ecotassa - Aliquota ridotta - Articolo 3, comma 40, legge 549/1995 - Determinazione regionale che stabilisce aliquota massima - Illegittimità
Gli scarti e i sovvalli dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato, in base alla lettera e alla ratio della legge 549/1995 istitutiva dell'ecotassa, non possono essere esclusi dall'agevolazione tributaria.
Con queste motivazioni il Tar della Puglia ha accolto (sentenza 305/2018) il ricorso di un gruppo di Comuni pugliesi contro le determinazioni con cui la Regione aveva stabilito che, al sovvallo prodotto dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, venisse applicata l'aliquota massima del tributo speciale per il deposito in discarica e l'incenerimento senza recupero di energia dei rifiuti solidi (cd. "ecotassa").
Così facendo, la Regione Puglia ha violato la legge 549/1995 che stabilisce un'applicazione del tributo in maniera ridotta (20%) per gli scarti e i sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.
Tale agevolazione, argomenta il Tar, trova spiegazione nel fatto che il Legislatore riconosce a tali residui inutilizzabili la natura di rifiuto non ulteriormente riducibile e quindi meritevole di un trattamento favorevole. La norma regionale sulla quale la Regione si era basata per non applicare la riduzione (articolo 7, comma 8, Lr 38/2011), oltretutto, è già stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza 80/2017.
Tar Puglia
Sentenza 20 febbraio 2018, n. 305
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