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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 24 settembre 2019, n. 1492

Rifiuti - Tariffa rifiuti - Articolo 238, Dlgs 152/2006 - Determinazione per legge delle componenti della tariffa- Sussistenza - Inclusione dei costi di gestione della discarica - Articolo 15, Dlgs 36/2001 - Sussistenza - Pretesa comunale di ricezione di una ulteriore royalty per la gestione dell'impianto - Illegittimità - Violazione di legge - Contrasto con la disciplina di predeterminazione legale delle voci di costo della tariffa - Sussistenza

Ai sensi dell'articolo 238, Dlgs 152/2006 le voci della tariffa rifiuti sono determinate per legge coprendo anche i costi di gestione della discarica per cui nessuna royalty è dovuta al Comune per la gestione dell'impianto.
Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 24 settembre 2019, n. 1492 relativamente alle doglianze di un Comune contro la delibera dell'Ager (Agenzia territoriale pugliese per la gestione dei rifiuti) che nel determinare le nuove tariffe rifiuti non aveva più riconosciuto la ulteriore "royalty" al Comune quale corrispettivo per la gestione della discarica, che il Comune medesimo riceveva in forza di un contratto di concessione.
In disparte il fatto che la concessione era comunque scaduta per cui la royalty non era comunque più dovuta (e tralasciando la questione della sua legittimità), il punto centrale della riflessione dei Giudici pugliesi è la determinazione per legge dei componenti della tariffa di gestione rifiuti (articolo 238, Dlgs 152/2006) tra i quali figurano anche quelli a copertura dei costi ex articolo 15, Dlgs 36/2001, cioè i costi di gestione della discarica. È illegittimo quindi da parte del Comune pretendere ulteriori "compensi" oltre a quanto già determinato in tariffa che l'Agenzia pugliese ha legittimità a determinare in conformità alle norme statali (articolo 9, Lr Puglia 24/2012). (FP)

Tar Puglia

Sentenza 24 settembre 2019, n. 1492