Sentenza Commissione tributaria regionale Sardegna 8 febbraio 2018, n. 80
Rifiuti - Tassa rifiuti - Tariffa di igiene ambientale - Criteri di calcolo della tariffa - Deliberazione del Comune - Impugnazione - Annullamento - Conseguenze - Effetto erga omnes - Sussistenza
La bocciatura del regolamento sulla tariffa di igiene ambientale (Tia) esplica i suoi effetti anche su chi non l'ha impugnato travolgendo l'ingiunzione di pagamento di cui il contribuente ha chiesto l'annullamento.
Lo ha deciso la Commissione tributaria regionale della Sardegna (sentenza 8 febbraio 2018, n. 80) confermando la decisione di primo grado che aveva annullato l'ingiunzione di pagamento di un Comune in Provincia di Cagliari relativa alla tariffa di igiene ambientale (cosiddetta Tia1) applicata ai non residenti sulle case "per le vacanze" in un villaggio situato nel territorio di pertinenza del Comune. Il contribuente aveva ricorso contro l'ingiunzione per il pagamento del tributo in ragione del fatto che il suo presupposto, cioè le delibere comunali relative alla determinazione del tributo per i non residenti erano state annullate definitivamente dal Giudice amministrativo.
I Giudici tributari hanno ricordato che, secondo l'insegnamento della Cassazione, il principio di efficacia "inter partes" (solo tra le parti) del giudicato amministrativo non trova applicazione quando sono annullati atti amministrativi aventi natura regolamentare o quelli di portata generale. L'eliminazione di tali atti dal mondo giuridico esplica i suoi effetti erga omnes, quindi non solo nei confronti di chi ha ricorso contro tali atti, ma anche nei confronti di chi a suo tempo era restato inerte in sede di tutela giurisdizionale amministrativa e ha comunque interesse a fare valere l'annullamento dell'atto.
Commissione tributaria Sardegna
Sentenza 8 febbraio 2018, n. 80
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