Ordinanza Corte di Cassazione 14 marzo 2018, n. 6136
Aria - Rumore - Emissioni - Articolo 844, Codice civile - Limite della normale tollerabilità - Valutazione - Carattere assoluto - Esclusione - Valutazione caso per caso - Riferimento alle condizioni dei luoghi - Necessità
La tollerabilità delle emissioni rumorose ai sensi dell'articolo 844, Codice civile, va valutata caso per caso dal punto di vista del fondo che la subisce, tenendo conto delle condizioni dei luoghi.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella ordinanza 14 marzo 2018, n. 6136 che ha rigettato le doglianze del titolare di un fondo in Toscana che chiedeva il risarcimento danni per immissioni rumorose provenienti da attività edilizie svolgentesi nel fondo confinante. L'articolo 844 del Codice civile stabilisce che non può impedire i rumori provenienti dal fondo del vicino se rimangono nei limiti della tollerabilità.
Il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose però non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Sarà il Giudice del merito ad accertare in concreto se è stato superato tale limiti con un giudizio che è insindacabile dalla Cassazione. Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che l'accumulo di masserizie sotto le finestre della ricorrente fosse estraneo alla fattispecie di cui all'articolo 844 C.c. e, in ogni modo, giustificato dall'esecuzione di lavori edili.
Corte di Cassazione
Ordinanza 14 marzo 2018, n. 6136
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