Delibera Arera 5 aprile 2018, 226/2018/R/Rif
Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 5 aprile 2018, 226/2018/R/Rif
(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 9 aprile 2018)
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Nella 1013a riunione del 5 aprile 2018
— premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di prorogatio;
— ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.
Visti:
— la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
— la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/1995);
— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
— la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/2017), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
— la deliberazione dell'Autorità 4 gennaio 2018, 1/2018/A (di seguito: deliberazione 1/2018/A);
— la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/Rif.
Considerato che:
— l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure", attribuisce all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
— inoltre, la predetta disposizione, alle lettere b) e c), espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità (con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabiliti dalla legge 481/95), tra l'altro, quella della "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori", nonché della "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza";
— in tema di regolazione della qualità dei servizi, la legge 481/1995 prevede ampie competenze e poteri in capo all'Autorità, da esercitare per il perseguimento della finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché di garantire adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale (articolo 1);
— a tal fine, in particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/1995, l'Autorità emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, definendo, segnatamente, i livelli generali di qualità, riferiti al complesso delle prestazioni, e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, potendo anche prevedere, ai sensi della lettera g) del medesimo comma 12, ipotesi di indennizzi automatici a carico dell'esercente, nel caso di prestazioni rese con livelli inferiori a quelli stabiliti dall'Autorità; la regolazione in tal modo adottata, costituisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 481/1995 modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
— inoltre, con riferimento e ai fini della sua regolazione anche in tema di qualità, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 481/1995 verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti al fine, tra l'altro, di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, assicurando altresì, ai sensi della lettera l) del citato comma 12, la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi.
Considerato, inoltre, che:
— l'Autorità, con la deliberazione 1/2018/A, ha dato avvio alle necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati attribuiti alla medesima dalla predetta legge;
— il settore dei rifiuti è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti e da una varietà di relazioni fra questi e le Regioni, gli enti di governo degli ambiti e gli enti locali, che determinano un contesto articolato e complesso;
— la definizione di una regolazione della qualità del servizio pone pertanto l'esigenza di adeguati approfondimenti nell'ambito di un settore nuovo per l'Autorità, con la conseguente necessità di acquisire elementi informativi rilevanti, spesso nella disponibilità dei gestori e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti;
— per l'acquisizione di tali elementi, l'Autorità può ricorrere a diversi strumenti, tra i quali:
• la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti di regolazione da parte dell'Autorità, adottata con la deliberazione 649/2014/A, la quale, garantendo — soprattutto mediante lo strumento della consultazione – la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, quali anche le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, dovrebbe consentire a questi ultimi di fornire gli elementi che ritengono utili;
• inoltre, l'articolo 2, comma 22, della legge 481/1995, che impone alle pubbliche amministrazioni e alle imprese di fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
• infine, con specifico riferimento agli esercenti i servizi regolati, tra cui i gestori del ciclo di rifiuti urbani e assimilati, l'articolo 2, comma 20, lettera a), della medesima legge 481/1995, che riconosce all'Autorità il potere di richiedere – per lo svolgimento delle proprie funzioni – informazioni e documenti sulle attività svolte, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della successiva lettera c) del medesimo articolo 2, comma 20.
Ritenuto che:
— sia necessario avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti di competenza dell'Autorità in materia di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
— la decisione di un tale avvio rientri tra gli atti che l'Autorità ha titolo di adottare nell'attuale regime di prorogatio, in quanto:
• innanzitutto, si tratta di atto di ordinaria amministrazione, essendo funzionale a rendere noto a tutti i soggetti interessati (esercenti, Regioni, Enti locali, associazioni di consumatori, ecc.) l'avvio delle attività istruttorie e di approfondimento da parte degli Uffici dell'Autorità, necessarie alla successiva adozione dei relativi atti di regolazione;
• inoltre, esso riveste anche natura di urgenza, atteso che – trattandosi di materia nuova da regolare – gli approfondimenti necessari per definire una prima regolazione in tema di qualità richiedono tempi relativamente ampi;
conseguentemente, differire ulteriormente l'avvio di tali attività istruttorie renderebbe meno effettiva la tutela dei consumatori che l'Autorità per legge è tenuta ad assicurare anche in questo settore;
— sia inoltre necessario acquisire, nell'ambito del procedimento, un quadro solido e organico di informazioni pertinenti sia mediante l'ordinaria cooperazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel settore, ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge 481/1995, sia mediante specifiche richieste di informazioni e documenti da formulare agli esercenti il servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della medesima legge 481/1995;
— a quest'ultimo riguardo, al fine di rendere proporzionati gli oneri informativi posti in capo agli esercenti il servizio, rispetto alle concrete esigenze istruttorie che (in ragione della novità della materia trattata) potranno maturare ed emergere solo nel corso del procedimento, sia opportuno rimettere l'individuazione delle specifiche e puntuali informazioni che gli esercenti dovranno produrre all'Autorità, a specifici atti del responsabile del procedimento
delibera
1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti di competenza dell'Autorità in materia di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
2. di individuare il responsabile del presente procedimento nel Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, anche con il potere di convocare riunioni tecniche e tematiche con i soggetti e le associazioni che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione di provvedimenti, nonché di pubblicare documenti di ricognizione;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, nell'ambito del predetto procedimento e al fine di acquisire le informazioni utili ritenute necessarie, di attuare le opportune forme di coordinamento nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, nonché di altri soggetti pubblici o privati a qualunque titolo operanti nel ciclo dei rifiuti, in coordinamento con il Direttore della Direzione relazioni esterne e istituzionali;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di richiedere ai soggetti esercenti il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/1995, le informazioni funzionali all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1, da individuare con successivi atti del medesimo Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Regioni e all'Associazione nazionale comuni italiani;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.