Rifiuti
Normativa Vigente

Delibera Arera 28 gennaio 2025, n. 23/2025/R/Rif

Avvio procedimento aggiornamento regolazione qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/Rif

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Deliberazione 28 gennaio 2025, n. 23/2025/R/Rif

(Pubblicata sul sito web dell'Autorità il 30 gennaio 2025)

Avvio di procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/Rif

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1325a

riunione del 28 gennaio 2025

Visti:

• la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

• la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30

maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;

• la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30

maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di

imballaggio;

• il Regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (Ue) 2019/1020 e la direttiva (Ue) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/Ce;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/1995);

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato e integrato;

• il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

• la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/2017);

• la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (di seguito anche: legge 118/2022) e, in particolare, l'articolo 14;

• il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481";

• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/2020);

• il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";

• il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente";

• il decreto-legge 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)" (di seguito: decreto-legge 144/2022);

• il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: decreto legislativo 201/2022);

• il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico";

• il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 23 giugno 2022, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, (…)";

• il decreto del Ministero della transizione ecologica del 24 giugno 2022, recante: "Adozione della strategia nazionale per l'economia circolare";

• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del Regolamento n.

2021/241/Ue;

• il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) trasmesso dai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) e delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) alla Commissione europea il 30 giugno 2024;

• il Rapporto sul futuro della competitività europea di Mario Draghi, redatto su incarico della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione del discorso sullo stato dell'Unione Europea del 13 settembre 2023, e presentato il 9 settembre 2024;

• la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", e, in particolare, l'allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";

• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (Mtr), come successivamente modificato e integrato;

• la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo allegato A;

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e il relativo allegato A (Mtr-2);

• la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, e in particolare il suo allegato A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" (di seguito: Quadro strategico 2022-2025);

• la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 15/2022/R/Rif) e il suo allegato A (Tqrif);

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/Rif, recante "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani";

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/Rif, recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A (di seguito: deliberazione 387/2023/R/Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/Rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 389/2023/R/Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 10 agosto 2023, 465/2023/R/Rif, recante "Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'autorità 389/2023/r/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196";

• la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/Rif, recante "Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/Rif, e ulteriori disposizioni attuative";

• la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2024, 41/2024/R/Rif, recante "Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 41/2024/R/Rif);

• la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2024, 72/2024/R/Rif, recante "Conferma  delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/Rif,per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti";

• la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/Rif, recante "Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" (di seguito: deliberazione 596/2024/R/Rif).

Considerato che:

• il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di recente pubblicazione – alla luce delle sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo, raccolta e riciclaggio, che costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio – adotta, tra l'altro, misure volte alla riduzione della produzione pro-capite di rifiuti di imballaggio, evitando gli imballaggi superflui e promuovendone il riutilizzo, all'incremento dell'impiego di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica, alla promozione della raccolta differenziata e del riciclaggio, riducendo in tal modo il ricorso ad altre forme di recupero e smaltimento finale;

• la recente pubblicazione del Rapporto sul futuro della competitività europea tra i molteplici temi sviluppati, pone l'accento, tra le misure prioritarie da adottare nel breve periodo (non oltre 3 anni), anche sulla "Circolarità: creare un vero mercato unico dei rifiuti e del riciclaggio in Europa", sottolineando l'esigenza di perseguire una maggiore qualità e un ricorso ampio all'innovazione al fine di migliorare il possibile impiego del materiale recuperato nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti.

Considerato che:

• l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";

• l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

• la predetta disposizione, con riferimento particolare ai profili oggetto del presente provvedimento, espressamente contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche:

— la "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi" (lettera b);

— la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza" (lettera c).

Considerato, inoltre, che:

• l'articolo 14 della legge 118/2022, al comma 2, ha integrato il testo dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006 (che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi (1-bis e 1-ter) che attribuiscono all'Autorità i seguenti compiti:

— definizione "di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti" (comma 1-bis dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006);

— acquisizione dagli "operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale" (comma 1-ter dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006);

• in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (definiti come i "servizi erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza"), con il decreto legislativo 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:

— restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1);

— "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1).

Considerato che:

• tra le novità normative che sono state introdotte dal decreto legislativo 116/2020 (di attuazione della direttiva 2018/851/Ue e della direttiva 2018/852/Ue), di particolare interesse in questa sede risultano:

— la prevista adozione (ad opera dell'inserimento dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 152/2006) del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (di seguito anche: Pngr) da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, chiamato a fissare i macro-obiettivi, i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e Province autonome devono attenersi nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;

— la modifica dell'articolo 222 "Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione" del decreto legislativo 152/2006, esplicitando che "la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'allegato C del [medesimo] decreto legislativo [116/2020], nonché (…) la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni (…) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (…)", disponendo contestualmente che "i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento";

• il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti è stato poi espressamente individuato tra le riforme ("Riforma 1.2") da adottare nell'ambito della Misura M2C1 del Pnrr, contestualmente rilevando come "a fronte delle evidenze emerse dalla Commissione europea sull'assenza di una rete integrata di impianti di raccolta e trattamento rifiuti attribuibile all'insufficiente capacità di pianificazione delle regioni e, in generale, alla debolezza della governance, risulta necessario sviluppare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il programma, oltre ad evitare procedure di infrazione sui rifiuti, consentirà di colmare le lacune impiantistiche e gestionali. Inoltre, il programma permetterà di migliorare significativamente i dati medi nazionali e di raggiungere gli obiettivi previsti dalla nuova normativa europea e nazionale (percentuale di rifiuti raccolta indifferenziata e percentuale di rifiuti in discarica, riutilizzo, recupero, ecc.)";

• con il decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257, è stato quindi approvato "il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (…) con valenza per gli anni dal 2022 al 2028";

• il decreto-legge 144/2022, introducendo il comma 4-bis all'articolo 206-bis del decreto legislativo 152/2006, ha previsto la partecipazione dell'Autorità all'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica allo scopo "di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia" di tali sistemi.

Considerato, inoltre, che:

• con la deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità ha aggiornato e integrato il sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione e ha fissato i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il periodo 2022-2025 (Mtr2);

• con la deliberazione 15/2022/R/Rif l'Autorità ha introdotto dal 1 gennaio 2023 un primo set di obblighi di servizio minimi, validi per tutte le gestioni, riguardante i principali profili di qualità contrattuale e tecnica, unitamente alla previsione di livelli generali di qualità, differenziati per quattro schemi regolatori – secondo un approccio di gradualità – individuati dall'Ente territorialmente competente, in relazione al livello qualitativo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

• in attuazione dei nuovi compiti assegnati dalla legge 118/2022, con la deliberazione 387/2023/R/Rif, l'Autorità ha poi ampliato i profili di qualità tecnica oggetto di regolazione, prevedendo dal 1 gennaio 2024:

— l'introduzione di un primo set di indicatori per monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata – anche al fine di costruire un collegamento con l'efficienza delle successive attività di riciclaggio del materiale – nonché l'affidabilità e le performance dell'infrastruttura esistente degli impianti di trattamento oggetto del provvedimento; più in dettaglio, il richiamato set di indicatori interviene sui profili inerenti all'efficienza e alla qualità della raccolta differenziata, all'efficienza nella gestione degli scarti, alla continuità del servizio e alla qualità commerciale della filiera;

— l'implementazione di un'infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento – anche al fine di monitorare le modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale – sulla cui base individuare gli standard da associare agli indicatori; a tal fine, l'articolo 22 dell'allegato A alla citata deliberazione stabilisce che gli Enti territorialmente competenti e i gestori trasmettano all'Autorità – in ciascun anno e con riferimento ai valori dell'anno precedente – i dati registrati con riferimento agli indicatori di propria competenza, secondo le tempistiche e le modalità da quest'ultima stabilite;

— la determinazione, con successivo provvedimento, di eventuali obiettivi di mantenimento e di miglioramento che saranno all'uopo definiti anche in esito delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio;

• nell'ambito dell'aggiornamento biennale del Mtr-2, di cui alla deliberazione 389/2023/R/Rif, l'Autorità ha introdotto un primo collegamento tra la disciplina della qualità e il metodo tariffario rifiuti, nell'ottica di favorire il recepimento delle misure sopra prospettate, nonché di far dipendere la quantificazione di taluni parametri tariffari dai valori assunti dagli indicatori di qualità nelle singole realtà gestionali. In particolare, a partire dall'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie 2024-2025:

— al fine di rafforzare la coerenza tra le valutazioni sulla qualità ambientale della gestione della raccolta differenziata e gli effettivi risultati della gestione in termini di valorizzazione dei materiali derivanti dalla medesima raccolta, nella valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (?2,?), è stato impiegato il macroindicatore R1 – "Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore" – di cui all'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione 387/2023/R/Rif;

— sono state introdotte (all'articolo 8) regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore Ha, al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025;

— con riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, è stato precisato che la valorizzazione del fattore ka – che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto – può essere effettuata sulla base delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio prevista dalla citata deliberazione 387/2023/R/Rif;

• da ultimo, con la deliberazione 596/2024/R/Rif e il relativo allegato A l'Autorità ha dato un ulteriore impulso allo sviluppo della qualità e al ricorso all'innovazione nel settore dei rifiuti urbani introducendo, a tale scopo, un nucleo di regole comuni e, in particolare strumenti di selezione omogenei volti a garantire maggiore uniformità per la definizione dei bandi di gara. Al riguardo, i criteri per la valutazione della parte tecnica dell'offerta, cui è attribuito un peso di almeno il 70% "sono improntati a stimolare la selezione di operatori in grado di offrire le migliori soluzioni in termini di qualità del servizio agli utenti finali, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, nonché iniziative di potenziamento gestionale volte prioritariamente superare le principali carenze riscontrate nell'ambito territoriale di affidamento" (comma 10.1 dell'allegato A). In particolare, nell'ambito di tali criteri, "l'Etc, anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella programmazione regionale, fa riferimento ai principi e agli obiettivi in materia prevenzione della produzione di rifiuti, preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e riduzione dello smaltimento in discarica e agli obblighi e agli indicatori rinvenibili nella regolazione dell'Autorità pro tempore vigenti" (comma 10.4 dell'allegato A).

Considerato, altresì, che:

• allo scopo di consentire l'adempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal Tqrif, nel corso del 2024 si è svolta tramite portale telematico la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del settore rifiuti relativa all'anno 2023, che ha riguardato i gestori che al 31 dicembre dello stesso anno svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio delle strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, come dichiarate in Anagrafica operatori e validate nell'ambito dell'Anagrafica territoriale (Atrif);

• dagli esiti della raccolta dati Tqrif emerge una generale ottemperanza agli obblighi di regolazione, sebbene siano emerse in taluni casi difficoltà nell'implementazione dei medesimi connesse ad aspetti tecnico-gestionali.

Considerato, anche, che:

• il Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità prevede specifiche linee di intervento sulla qualità nel settore dei rifiuti urbani, e in particolare:

— l'"Individuazione di primi standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo, ivi compresi gli standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e recupero" (OS14, lettera b));

— la "Definizione, aggiornamento e completamento della regolazione della qualità contrattuale e tecnica, per l'introduzione di standard uniformi, secondo un approccio di gradualità e in stretta collaborazione con le altre Istituzioni competenti in materia" (OS19, lettera a)).

Considerato, infine, che:

• le "realtà associate al maggior rendimento ambientale, cioè a minori potenziali impatti", come individuate dal sopra richiamato Pngr, "presentano un sistema di gestione dei rifiuti caratterizzato dai seguenti elementi:

▪ organizzazione della raccolta rifiuti che permette di raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata e conseguente recupero di materia dalle frazioni secche;

▪ elevata intercettazione mediante raccolta differenziata delle frazioni organiche;

▪ presenza di una estesa rete di impianti che assicurano, per ogni sottoservizio, la capacità di trattamento (t/a) necessaria a raggiungere l'autosufficienza (…);

▪ capacità impiantistica per gestire i rifiuti (scarti) derivanti dagli impianti di selezione delle frazioni da raccolta differenziata e dalle operazioni di preparazione ai trattamenti;

▪ presenza di impianti di digestione anaerobica o di tipo integrato aerobico/anerobico che, rispetto al compostaggio delle frazioni organiche, permette anche il recupero di energia dalle frazioni organiche da raccolta differenziata, in particolare con recupero di biometano;

▪ adozione di una strategia di recupero di energia dai rifiuti residui da RD basata prevalentemente sul recupero diretto in impianti a elevata efficienza di recupero energetico (anche per co-generazione di elettricità e calore); a questa si affianca, in proporzioni ridotte, l'avvio a coincenerimento dei rifiuti in uscita da impianti di pre-trattamento in cui si prepara Css di qualità adeguata;

▪ ridotto smaltimento a discarica: reso possibile dall'elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta.".

Ritenuto che:

• sia opportuno avviare un procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti di cui alla deliberazione 387/2023/R/Rif, con l'obiettivo di promuovere la graduale transizione delle diverse gestioni verso sistemi con maggior rendimento ambientale e minori potenziali impatti, in linea con i target eurounitari e con gli elementi caratterizzanti individuati dal richiamato Pngr;

• in particolare, sia necessario integrare l'attuale set di indicatori al fine di:

— promuovere ulteriormente l'incremento della qualità della raccolta differenziata e l'innovazione tecnologica degli impianti di trattamento, contribuendo ad accrescere la disponibilità di materiale recuperato di buona qualità per il successivo impiego nelle filiere produttive;

— rafforzare gli incentivi a compiere scelte di programmazione a livello locale coerenti con la gerarchia dei rifiuti e con i target eurounitari in materia di riduzione dello smaltimento in discarica e preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

— ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del servizio di gestione dei rifiuti, tenuto conto degli effetti negativi sull'ambiente derivanti da una raccolta differenziata di bassa qualità, nonché dal conferimento dei rifiuti presso impianti di trattamento poco efficienti e dall'impiego di mezzi a combustibili non sostenibili;

— evidenziare il contributo dei diversi soggetti coinvolti nel raggiungimento dei target eurounitari, allo scopo di aumentarne la consapevolezza circa i propri comportamenti e le scelte organizzative e gestionali;

• in ragione dell'esigenza di aggiornamento sopra richiamata e del conseguente rinnovamento del set di indicatori introdotti dalla deliberazione 387/2023/R/Rif, sia opportuno semplificare gli adempimenti informativi riferiti alla fase di prima attivazione del provvedimento da ultimo citato, differendo al 2026 l'acquisizione sistematizzata dei dati sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani riferiti all'anno solare 2024, di cui all'articolo 22 dell'allegato A alla menzionata deliberazione 387/2023/R/Rif.

Ritenuto, inoltre, che:

• l'aggiornamento della disciplina della qualità tecnica nel settore dei rifiuti richieda che la medesima venga valutata congiuntamente, in una logica di sistema, a ulteriori misure in via di definizione da parte dell'Autorità, nell'ambito di differenti procedimenti; il riferimento è, in particolare:

— alla definizione delle regole tariffarie per il terzo periodo regolatorio, al fine di rafforzare tra l'altro – a beneficio degli utenti del servizio – il collegamento tra la disciplina della qualità e la regolazione tariffaria, promuovendo il miglioramento e il mantenimento dei risultati raggiunti, nonché favorendo metriche condivise nelle valutazioni demandate a livello locale;

— all'intervento di riordino sulla materia dell'articolazione dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prospettato in sede di avvio dell'indagine conoscitiva sui criteri di articolazione attualmente applicati (deliberazione 41/2024/R/Rif);

• sia opportuno valutare, anche alla luce di quanto emerso dalla raccolta dati ai sensi del Tqrif, l'introduzione di talune semplificazioni della disciplina;

• sia opportuno proseguire anche in questo ambito con le attività di confronto interistituzionale, mediante ricorso allo strumento del Tavolo tecnico permanente di cui alla deliberazione 333/2019/A per maggiormente valorizzare l'interlocuzione tecnico-istituzionale con i soggetti titolari di competenze in materia ed acquisire elementi utili per l'azione regolatoria dell'Autorità

Delibera

1. di avviare un procedimento per l'aggiornamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti, di cui alla deliberazione 387/2023/R/Rif, nell'ambito del quale valutare anche affinamenti alla deliberazione 15/2022/R/Rif, in un'ottica di semplificazione;

2. di differire al 2026 l'acquisizione sistematizzata dei dati sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani riferiti all'anno solare 2024, di cui all'articolo 22 dell'allegato A alla deliberazione 387/2023/R/Rif;

3. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione investimenti e sostenibilità ambientale (Disa), conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili, per la predisposizione di uno o più documenti di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;

4. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1. si concluda entro il 31 luglio 2025;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.