Sentenza Corte di Giustizia Ue 12 aprile 2018, causa C-302/17
Emission trading – Direttiva 2003/87/Ce – Obiettivi – Assegnazione di quote a titolo gratuito – Normativa nazionale che assoggetta all'imposta le quote trasferite e inutilizzate - Incompatibilità
La norma nazionale che tassa le quote di emissioni di gas serra assegnate a titolo gratuito che sono state vendute o non utilizzate dalle imprese, secondo la Corte di Giustizia europea, non è compatibile con la direttiva 2003/87/Ce.
L'effetto di tale imposta, precisa la Corte di Giustizia Ue (sentenza 12 aprile 2018, causa C-302/17), è infatti quello di neutralizzare il principio dell'assegnazione a titolo gratuito delle quote (introdotto transitoriamente dalla direttiva 2003/87/Ce al fine di evitare la perdita di competitività delle imprese) e quindi pregiudicare gli obiettivi di riduzione delle emissioni perseguiti dalla disciplina.
La Cge ha così risposto a un Giudice slovacco che chiedeva lumi circa la compatibilità con la disciplina europea della norma nazionale che, fino al 2012, tassava all'80% del valore le quote di emissioni assegnate a titolo gratuito vendute o non utilizzate dalle imprese.
La disciplina Eu-Ets, ricorda il Giudice, si fonda sul valore economico delle quote al fine di spingere le imprese a diminuire le proprie emissioni; un'imposta che priva le quote dell'80% del valore economico, negando alle imprese la possibilità di trarre un vantaggio dalla vendita delle quote non utilizzate, cancella quasi del tutto tale aspetto di incentivazione.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 12 aprile 2018, causa C-302/17
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