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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 12 aprile 2018, causa C-323/17

Conservazione degli habitat naturali - Zone speciali di conservazione - Articolo 6, direttiva 92/43/Ce - Valutazione di incidenza  – Preesame - Misure che possono essere prese in considerazione - Protezione e attenuazione ambientale - Non rientrano

L'adozione di misure tese a evitare o ridurre gli effetti ambientali negativi di un progetto su una Zona speciale di conservazione (Zsc) non è sufficiente per escludere l'obbligo della valutazione di incidenza ex direttiva 92/43/Cee.
Secondo la Corte di Giustizia Ue (sentenza 12 aprile 2018, causa C-323/17), al contrario, proprio la circostanza che, al fine di valutare la necessità di realizzare una valutazione di incidenza dello stesso sulla conservazione degli habitat naturali, vengano prese in considerazione delle misure di protezione o di attenuazione degli effetti ambientali negativi del progetto, "presuppone che sia verosimile che il sito sia pregiudicato in modo significativo e che, pertanto, occorra procedere a una simile valutazione".
La Corte ha così risposto a un Giudice irlandese il quale, di fronte al giudizio di non incidenza su una Zsc di un'opera di collegamento alla rete elettrica, motivato dall'autorità competente con la prevista adozione di alcune misure di protezione e attenuazione ambientale, si era rivolto alla Cge al fine di ottenere una interpretazione pregiudiziale della direttiva 93/43/Cee.

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 12 aprile 2018, causa C-323/17

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/Cee – Conservazione degli habitat naturali – Zone speciali di conservazione – Articolo 6, paragrafo 3 – Preesame volto a determinare la necessità di procedere o meno a una valutazione dell'incidenza di un piano o progetto su una zona speciale di conservazione – Misure che possono essere prese in considerazione a tal fine