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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 15 marzo 2019, n. 11518

Acque - Scarico di acque reflue industriali - Autorizzazione - Articolo 124, Dlgs 152/2006 - Assenza - Sostituzione con equipollenti quali pareri o nulla osta dei servizi comunali - Esclusione - Esercizio di scarico senza autorizzazione - Responsabilità penale - Articolo 137, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Responsabilità della società per reato presupposto dell'amministratore - Non punibilità dell'autore del reato per particolare tenuità del fatto - Articolo 131-bis, Codice penale - Conseguenza - Esclusione automatica della responsabilità dell'Ente - Articolo 8, Dlgs 231/2001 - Insussistenza

Ai sensi dell'articolo 124 del Dlgs 152/2006 lo scarico di acque reflue industriali necessita di autorizzazione che non può essere sostituita da equipollenti come pareri o nulla osta comunali.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 15 marzo 2019, n. 11518 di conferma della condanna ex articolo 137, comma 2, Dlgs 152/2006 del titolare di una attività di concia, tintura e finitura pelli in Lombardia per scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura senza autorizzazione. Respinta la tesi difensiva che sosteneva essere presenti tutte le condizioni per l'autorizzazione e la sua mancanza si risolveva in mero inadempimento formale. L'autorizzazione non è semplice titolo abilitativo ma procedimento che serve all'Amministrazione per verificare le condizioni per il rilascio del titolo, imporre eventuali prescrizioni, effettuare i successivi controlli, fissare una scadenza imporre il rinnovo.
Pertanto il titolo abilitativo non può in alcun modo essere sostituito da equipollenti, quali i pareri o nulla osta dei servizi comunali, che rivestono natura meramente interna al provvedimento, o l'autorizzazione sanitaria. Quanto alla responsabilità della società per il reato dal suo amministratore ex Dlgs 231/2001 la Cassazione ha precisato che non esiste alcun automatismo tra il riconoscimento della non punibilità dell'autore del reato-presupposto per speciale tenuità del fatto ex articolo 131-bis, Codice penale e una esclusione di responsabilità amministrativa dell'Ente ex Dlgs 231/2001.

Corte di Cassazione

Sentenza 15 marzo 2019, n. 11518