Sentenza Corte di Cassazione 7 giugno 2018, n. 25815
Sicurezza sul lavoro – Infortunio del lavoratore – Reato di lesioni personali colpose ex articolo 590, C.p. - Responsabilità datore di lavoro – Nomina Responsabile servizio prevenzione e protezione (cd. Rspp) – Valore di delega di funzioni – Insussistenza – Obblighi del datore di lavoro di fornire attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza - Ex articolo 71, commi 1 e 4, Dlgs 81/2008 – Responsabilità congiunta datore di lavoro e Rspp - Sussistenza
La nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) non rientra nella delega di funzioni e non esonera il datore di lavoro dagli obblighi derivanti dall'articolo 71, Dlgs 81/2008.
È quanto confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 7 giugno 2018, n. 25815 la quale ha ricordato che la nomina del Rspp da parte del datore di lavoro non costituisce delega di funzioni e non solleva quest'ultimo dall'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e idonee ai fini della salute e sicurezza ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 4, Dlgs 81/2008, oltre ad avere l'obbligo di vigilanza e di prevenzione degli infortuni.
Nel caso in esame la responsabilità per lesioni personali colpose (ex articolo 590 C.p.), occorse al lavoratore e consistite nell'amputazione di due dita, è riferibile a entrambi i datori di lavoro pugliesi, poiché il fatto che uno dei due avesse anche la qualifica di Rspp non esime l'altro da responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Corte di Cassazione
Sentenza 7 giugno 2018, n. 25815
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