Sentenza Corte di Cassazione 26 ottobre 2020, n. 29612
Sicurezza sul lavoro - Installazione di un impianto fotovoltaico - Svolgimento di diverse attività lavorative all'interno di un cantiere – Interferenze tra le attività lavorative – Morte del dipendente – Responsabilità per omicidio colposo ex articolo 589 del Codice penale - Obbligo del committente di predisporre il documento di valutazione dei rischi ex articolo 26 del Dlgs 81/2008 - Violazione - Sussistenza - Responsabilità degli datori di lavoro a cui sono stati appaltati segmenti dell'opera complessa - Sussistenza – Collaborazione per attuare il sistema prevenzionistico globalmente inteso - Obbligo speculare - Sussistenza - Qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese appaltanti (contratto d'appalto, d'opera o somministrazione) - Irrilevanza
Il datore di lavoro, committente, ha l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le attività in cantiere, ma gli altri datori devono cooperare. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza del 26 ottobre 2020, n. 29612 in merito alla responsabilità ex articoli 589 del Codice penale per l'infortunio mortale del dipendente a causa della mancata attuazione del sistema prevenzionistico in un cantiere pugliese per l'installazione di un impianto fotovoltaico. L'obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi sulle misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo, il rischio di interferenze compete infatti al datore di lavoro committente (ex articolo 26 del Dlgs 81/2008). Questi deve tenere conto delle diverse attività svolte, in successione o contestualmente, nel cantiere in cui si realizza l'opera complessa. Mentre sugli altri datori di lavoro, a cui sono stati appaltati segmenti dell'opera, grava l'obbligo speculare di collaborare nell'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia con la programmazione del rischio specifico delle singole attività, che mediante la cooperazione per prevenire i rischi generici da interferenza tra le varie attività.
La qualificazione civilistica del rapporto tra le imprese appaltanti (contratto d'appalto, d'opera o somministrazione) non è rilevante ai fini della attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 26 ottobre 2020, n. 29612
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