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Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 3 luglio 2018, n. 29901

Danno ambientale - Delitto di disastro ambientale - Articolo 452-quater, Codice penale - Presupposti - Offesa alla pubblica incolumità - Riverbero degli effetti della condotta sull'ambiente - Necessità

Perché si possa configurare il delitto di disastro ambientale ex articolo 452-quater del Codice penale il pericolo per la pubblica incolumità deve comunque riferirsi a comportamenti incidenti sull'ambiente.
Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 3 luglio 2018, n. 29901 annullando il sequestro di due immobili abusivi a rischio di crollo emessa dal Giudice del merito in Calabria che avrebbe ipotizzato il "fumus" (possibilità di perfezionamento) del delitto di disastro ambientale ex articolo 452-quater del Codice penale. Per la Suprema Corte la "offesa alla pubblica incolumità" prevista come una delle condizioni del disastro ambientale presuppone comunque effetti sull'ambiente.
Per la Corte, nel caso di specie è mancato il collegamento tra la realizzazione degli edifici abusivi risalente nel tempo (e peraltro non addebitata all'indagato Sindaco di un Comune in Provincia di Crotone) e le conseguenze "ambientali" sul territorio. Questo non vuol dire che la situazione riscontrata sia lecita - abusivismo protrattosi nel tempo - né priva di conseguenze per i responsabili, ma trattasi di condotte riconducibili ad altre ipotesi di reato, non a quella di disastro ambientale, per cui l'ordinanza di sequestro è illegittima e viene annullata.

Corte di Cassazione

Sentenza 3 luglio 2018, n. 29901