Sentenza Tar Campania 4 giugno 2020, n. 2203
Danno ambientale e bonifiche – Sito inquinato – Provvedimento comunale – Imposizione al proprietario del sito di predisporre il piano di caratterizzazione – Articoli 242, 244, Dlgs 152/2006 – Verifica della responsabilità del proprietario nell'inquinamento – Necessità – Sussistenza – Imposizione dell'obbligo al proprietario incolpevole – Illegittimità – Sussistenza – Messa in sicurezza del sito – Obbligo imposto al proprietario anche se incolpevole – Legittimità – Sussistenza – Diversità rispetto alle misure di riparazione del danno – Sussistenza – Inserimento del terreno nei siti contaminati dal Piano regionale di bonifica – Conseguenze – Responsabilità oggettiva del proprietario del terreno – Esclusione
È illegittimo il provvedimento del Comune che impone al proprietario non colpevole dell'inquinamento di effettuare il Piano di caratterizzazione del sito inquinato.
Il Tar Campania nella sentenza 4 giugno 2020, n. 2203 ha accolto le doglianze del proprietario di un terreno destinatario di un provvedimento del comune che gli imponeva di provvedere alla elaborazione del Piano di caratterizzazione del sito e alla trasmissione dello stesso, pena l'esecuzione in danno da parte del Comune degli interventi stessi ai sensi dell'articolo 242, Dlgs 152/2006. I Giudici campani hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale se è legittimo imporre al proprietario incolpevole la preliminare messa in sicurezza del sito, trattandosi di misura precauzionale, è illegittimo imporgli senza avere verificato una sua responsabilità nell'inquinamento diverse misure di riparazione come la caratterizzazione dell'area.
Il proprietario potrà eventualmente rispondere sul piano patrimoniale al rimborso delle spese degli interventi effettuati dall'Autorità competente. Inoltre, l'inserimento del terreno nel censimento dei siti inquinati, effettuato con il Piano regionale di bonifica, non dispensa il Sindaco dalla verifica in concreto della sussistenza di tutti i presupposti per l'adozione delle misure previste dagli articoli 192 e 242 T.U. 152/2006, con particolare riferimento all'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, non potendosi configurare in materia una forma di responsabilità oggettiva del titolare del diritto di proprietà. (FP)
Tar Campania
Sentenza 4 giugno 2020, n. 2203
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