Sentenza Corte Costituzionale 11 luglio 2018, n. 151
Ambiente - Norme della Regione Basilicata (articolo 1, Lr 19/2016) - Misure regionali di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti – Sospensione transitoria del rilascio di autorizzazioni per impianti di gestione rifiuti - Articoli 196 (competenze delle Regioni) e 199 (Piani regionali) del Dlgs 152/2006 – Articolo 117, Costituzione - Legittimità costituzionale
Le leggi regionali che sospendono transitoriamente, nelle more della nuova pianificazione regionale, il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti di gestione di rifiuti, non violano la Costituzione.
A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale che, con due sentenze parallele depositate l'11 luglio 2018 (n. 50 e 51), ha dichiarato infondate due questioni di legittimità costituzionale, sollevate rispettivamente dal Tar della Basilicata e dal Tar della Calabria, aventi ad oggetto l'articolo 1 (Sospensione rilascio nuove autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti) della Lr Basilicata 19/2016 e l'articolo 1 (Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti) della Lr Calabria 8/2016.
Le "misure di salvaguardia" stabilite da entrambe le norme, secondo la Consulta, rispondono ad interessi funzionalmente collegati con la tutela ambientale avendo, quale unico obiettivo, quello di evitare transitoriamente – e comunque per un periodo prestabilito non superiore all'anno - che, durante il processo di aggiornamento della pianificazione regionale (poi effettivamente intervenuto in entrambe le Regioni), potessero essere adottati e autorizzati provvedimenti pregiudizievoli per l'integrità ambientale, così come rivista all'esito dell'adeguamento.
Corte Costituzionale
Sentenza 11 luglio 2018, n. 151
(Gu 18 luglio 2018 n. 29)
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