Sentenza Corte di Cassazione 11 maggio 2018, n. 11451
Rifiuti - Servizio raccolta rifiuti urbani - Tassazione - Tassa rifiuti - Pagamento - Presupposti - Articolo 59, Dpr 507/1993 - Istituzione del servizio da parte del Comune - Svolgimento irregolare - Richiesta del pagamento del tributo in misura ridotta - Possibilità - Onere della prova dei presupposti - A carico del contribuente - Sussistenza
Se il Comune ha istituito il servizio raccolta rifiuti è obbligatorio pagare la tassa anche se il servizio non è esercitato in modo regolare o se l'impresa non ne usufruisce, ma sarà possibile chiedere la riduzione.
La Cassazione con la sentenza 11 maggio 2018, n. 11451 è ritornata sul pagamento della Tarsu, questa volta con riferimento al tributo dovuto da un esercizio commerciale in Provincia di Milano. La Commissione tributaria aveva annullato gli atti impositivi del Comune che aveva applicato l'aliquota ordinaria per un servizio rifiuti in realtà non espletato o espletato irregolarmente avendo equiparato la non effettuazione del servizio con la non istituzione.
Invece, hanno ricordato i Giudici, se il servizio rifiuti è stato istituito dal Comune, la tassa rifiuti è dovuta da tutti i contribuenti soggetti passivi, a prescindere che il servizio sia effettuato o meno, o fruito o meno. In questi casi il contribuente, fornendone la prova, potrà chiedere la riduzione del tributo (articolo 59, Dpr 507/1993). Analoga situazione è prevista dalla disciplina della Tari, la tassa rifiuti istituita dal gennaio 2014 (articolo 1, comma 656, legge 147/2013).
Corte di Cassazione
Sentenza 11 maggio 2018, n. 11451
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