Rifiuti
Normativa Vigente

Delibera Arera 21 febbraio 2023, n. 62/2023/R/Rif

Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 21 febbraio 2023, n. 62/2023/R/Rif

(Pubblicata sul sito Internet dell'Autorità il 23 febbraio 2023)

Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente

Nella 1239a riunione del 21 febbraio 2023

Visti:

— la direttiva (Ue) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/Ce, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

— la direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;

— la direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

— la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

— il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-bis;

— la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" e, in particolare, l'articolo 1, commi 639-668;

— la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

— il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (Ue) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: Dlgs 116/2020);

— il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti";

— il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l'articolo 3, comma 5-quinquies;

— il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 43, comma 11;

— la legge 17 maggio 2022, n. 60, recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")";

— la legge 5 agosto 2022 n. 118, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";

— il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" (di seguito: Dlgs 201/2022);

— il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

— il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il periodo 2021-2026 in attuazione e secondo i criteri fissati dall'articolo 18 del regolamento n. 2021/241/Ue;

— il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, recante "Approvazione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti";

— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/Rif (di seguito: deliberazione 443/2019/R/Rif), recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A (di seguito: Mtr);

— la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/Rif, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e il relativo allegato A;

— la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono" (di seguito: deliberazione 362/2020/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)";

— la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/Rif, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" (di seguito: deliberazione 363/2021/R/Rif) e, specialmente, il suo allegato A (di seguito: Mtr-2);

— la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/Rif, recante "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/Com, recante "Tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027: criteri per la determinazione e l'aggiornamento" (di seguito: deliberazione 614/2021/R/Com);

— la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente";

— la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/Rif, recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e il relativo allegato A (di seguito: Tqrif);

— la deliberazione dell'Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/Rif, recante "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM" (di seguito: deliberazione 68/2022/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/Com, recante "Verifica dell'attuazione del meccanismo di trigger di cui all'articolo 8 del TIWACC 2022-2027 per l'anno 2023 (…)";

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 732/2022/R/Rif, recante "Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 413/2022/R/Rif relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 364/2021/R/Rif volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari" (di seguito: deliberazione 732/2022/R/Rif);

— la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2023, 9/2023/R/Rif, recante "Avvio del procedimento per la verifica dell'adempimento agli obblighi regolatori relativi alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nei casi in cui gli organismi competenti e i gestori non abbiano provveduto a trasmettere all'Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza";

— la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 50/2023/R/Rif, recante "Avvio di procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Dlgs 201/2022" (di seguito: deliberazione 50/2023/R/Rif);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/Rif, recante "Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2)";

— il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/Rif, recante "Definizione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (Mtr-2) — Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/Rif);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 22 novembre 2022, 611/2022/R/Rif, recante "Sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti. Orientamenti per l'introduzione dei sistemi di perequazione connessi al rispetto della gerarchia dei rifiuti e al recupero dei rifiuti accidentalmente pescati" (di seguito: documento per la consultazione 611/2022/R/Rif);

— il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2022, 643/2022/R/Rif, recante "Primi orientamenti per la predisposizione di uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra ente affidante e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito: documento per la consultazione 643/2022/R/Rif);

— la determina 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

— la comunicazione del 1 dicembre 2021, avente ad oggetto "Richiesta di informazioni in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/Rif" inviata dall'Autorità alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;

— la determina 22 aprile 2022, 01/DRIF/2022, recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Considerato che:

— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…)";

— l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";

— inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

• "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"" (lettera f);

• "fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento" (lettera g);

• "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lettera h);

• "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lettera i).

Considerato che:

— in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il Dlgs 201/2022 è stata rafforzata la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:

• restano ferme "le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità" (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di "Tariffe" (articolo 26), che siano altresì fatte salve "le disposizioni contenute nelle norme di settore" e che — alla luce di tali presupposti — gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi "in misura tale da  assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonchè il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia";

• "le Autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento [definiti come indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark] dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi", che rilevano anche ai fini delle valutazioni richieste ai soggetti affidanti in sede di assegnazione del servizio pubblico locale (articolo 7, comma 1);

• sono, altresì, fatte salve le discipline settoriali in materia di determinazione del valore di subentro, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata (articolo 19, comma 2).

Considerato, inoltre, che:

— con la deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità ha adottato il Metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando – comunque in un quadro generale di regole stabile e certo – la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel Mtr di cui alla deliberazione 443/2019/R/Rif, nonché provvedendo nell'ambito del Mtr-2 medesimo alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in particolare:

• confermando l'impostazione generale del Mtr, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita (che tenga conto anche di costi benchmark di riferimento espressamente individuati), differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

• introducendo una regolazione tariffaria asimmetrica per i differenti servizi del trattamento, attraverso opzioni regolatorie articolate sulla base del grado di integrazione del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato), nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa (distinguendo tra presenza di impianti di chiusura del ciclo "minimi" e impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"), in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale, di gestire integralmente i rifiuti;

• prevedendo, in tale ambito, l'introduzione di un meccanismo di incentivazione tramite perequazione volto a promuovere il rispetto della gerarchia dei rifiuti, rinviando a successivo provvedimento i criteri per la quantificazione delle componenti perequative ambientali, le modalità con le quali deve esserne data separata evidenza nei documenti di fatturazione, ovvero negli avvisi di pagamento, nonché la definizione delle modalità operative del sistema perequativo da attivare presso Csea;

• prevedendo alcuni elementi di novità per la regolazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, principalmente riconducibili alla necessità di: i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal d. lgs. 116/2020;  iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità derivanti dalla pertinente regolazione dell'Autorità in materia;

• introducendo un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione sia delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie che delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, nonché un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

• prevedendo, al comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/Rif, e secondo quanto poi precisato al comma 4.7 del Mtr-2, la possibilità di una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del piano economico-finanziario pluriennale.

Considerato, anche, che:

— il comma 7.2 del Mtr-2, per quanto attiene ai dati contabili da utilizzare ai fini della predisposizione tariffaria, stabilisce che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti siano determinati (salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali):

• per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

• per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:

con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2);

— il medesimo comma 7.2 del Mtr-2 chiarisce poi che, in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo sono riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);

— al comma 7.3 della citata deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità ha esplicitato l'insieme degli atti di cui si compone la predisposizione tariffaria, stabilendo che sia il piano economico finanziario per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, sia il piano economico finanziario per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero dagli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", entrambi riferiti al periodo 2022-2025 e predisposti secondo quanto previsto dal Mtr-2, siano corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del Dpr 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente, ossia l'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1 della citata deliberazione, oppure il Soggetto competente di cui al comma 7.2 della stessa;

— il comma 7.6 della medesima deliberazione prevede che la trasmissione della predisposizione tariffaria avvenga ad opera, rispettivamente, dell'Ente territorialmente competente – per le entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani – e del soggetto competente – per le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti "minimi" – i quali, ai fini delle pertinenti determinazioni, validano le informazioni fornite dal gestore, integrandole o modificandole secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

— peraltro, il comma 6.3 della deliberazione in parola precisa che gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", individuati secondo quanto previsto al precedente comma 6.1, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive, anche chiarendo che "il venir meno della qualifica di "minimi" non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima".

Considerato, poi, che:

— l'Autorità, nell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif, ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di indicazioni metodologiche puntuali. In particolare:

• il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:

l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;

con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

• il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata:

da parte dell'Ente territorialmente competente alla validazione della predisposizione riferita alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita all'anno 2024;

da parte del soggetto competente alla validazione della predisposizione relativa alle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" ovvero dagli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", entro il 30 aprile 2024;

— ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2024 e 2025, i commi 7.5 e 13.9 del Mtr-2 rinviano a successive determinazioni da parte dell'Autorità la quantificazione dei seguenti parametri:

• il tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti, considerato nullo per gli anni 2023, 2024 e 2025 in sede di prima approvazione tariffaria del periodo 2022-2025;

• i vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1, rispettivamente, nel 2023, 2024 e 2025.

Considerato, anche, che:

— sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025;

— le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/Rif, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate;

— ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del Mtr-2.

Considerato, altresì, che:

— con la deliberazione 459/2021/R/Rif, in considerazione dell'allora imminente termine per l'approvazione del bilancio di previsione (e dunque anche per l'approvazione delle tariffe della Tari per il 2022), l'Autorità ha determinato per gli anni ? = {2022, 2023, 2024, 2025} , il valore ????, facendo salva la possibilità di eventuali aggiornamenti, nonché il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 14.2 del Mtr-2 e i valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito netto ???????,? e del parametro ??????? da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso, ????,?, di cui al comma 14.6 del Mtr-2, prevedendone il successivo conguaglio, in sede di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025;

— con la deliberazione 68/2022/R/Rif l'Autorità ha determinato il tasso di remunerazione per le attività di trattamento, nonché i valori aggiornati dei citati parametri ai fini dei pertinenti conguagli per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo, alla luce dell'intercorso differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (e dunque anche per l'approvazione delle tariffe della Tari per il 2022), la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in accordo con il gestore, di anticipare l'applicazione dei nuovi parametri finanziari già nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025;

— inoltre, l'Mtr-2 prevede che, a valle della prima attivazione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, e comunque a partire dal 2024 l'Autorità valuti, sulla base delle evidenze emerse:

• le modalità volte a ricomprendere tra i costi totali dell'impianto "minimo" anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l'esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti (comma 23.2);

• le modalità per il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità (comma 23.6).

Considerato, infine, che:

— la definizione delle regole per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie richiede che le medesime vengano valutate congiuntamente, in una logica di sistema, con talune misure già previste, o in via di definizione da parte dell'Autorità, nell'ambito di differenti procedimenti; il riferimento è, in particolare:

• al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tqrif) di cui alla deliberazione 15/2022/R/Rif, che ha introdotto — dal 1° gennaio 2023 — un set di obblighi di servizio minimo valido per tutte le gestioni riguardante i principali profili di qualità contrattuale e tecnica, affiancato alla previsione di standard generali di qualità, differenziati, secondo un approccio asimmetrico, per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni; l'Mtr-2 ha già previsto la possibilità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti con il provvedimento in parola (ove questi non siano ricompresi nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità previgenti ), attraverso specifiche componenti di natura previsionale;

• agli orientamenti presentati nel documento per la consultazione 611/2022/R/Rif, relativi all'implementazione del meccanismo di perequazione finalizzato alla promozione del rispetto della gerarchia dei rifiuti, introdotto dal Mtr-2, e di quello inerente alla riduzione e alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, di cui alla legge 60/2022, con particolare riferimento alla definizione dei criteri e delle modalità di gestione dei sistemi perequativi (in un'ottica di riduzione della complessità gestionale) e alla quantificazione delle relative componenti;

• alla deliberazione 732/2022/R/Rif, con la quale è stato rinnovato il procedimento relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, unificandolo con il procedimento di cui alla deliberazione volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari;

• al procedimento avviato con la deliberazione 362/2020/R/Rif, nell'ambito del quale, con il documento per la consultazione 643/2022/R/Rif, sono stati presentati i primi orientamenti per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti o di uno dei servizi che lo compongono;

• al procedimento avviato con la deliberazione 50/2023/R/Rif, per la definizione dei contenuti minimi del bando di gara, nell'ambito del quale disciplinare, tra l'altro, i criteri per la determinazione dell'importo a base di gara, nonché per la formulazione e la valutazione delle offerte (economiche e tecniche) affinché le stesse siano coerenti con le previsioni regolatorie in materia tariffaria e di qualità.

Ritenuto che:

— sia necessario avviare un procedimento volto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif, delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", per le annualità 2024 e 2025;

— sia opportuno provvedere, nell'ambito del procedimento in parola, a dettagliare le modalità per l'aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche quantificando — ai fini delle determinazioni tariffarie per il menzionato biennio 2024-2025 — taluni dei parametri macroeconomici di riferimento, procedendo in particolare:

• all'aggiornamento del tasso di inflazione programmata, ????, per la determinazione del parametro ?? relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui al comma 4.2 del Mtr-2, nonché dei parametri relativi alla remunerazione del capitale investito di cui ai commi 14.2 e 14.6 del Mtr-2;

• alla quantificazione dei valori aggiornati del tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti di cui al comma 7.5 del Mtr-2 e dei vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 13.9 del Mtr-2;

• alla determinazione delle modalità per l'inclusione, nell'ambito delle componenti di conguaglio di cui all'articolo 17 del Mtr-2, delle variazioni nei costi riconosciuti in esito all'applicazione dei valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 1.2 del Mtr-2, nonché del tasso di remunerazione del capitale investito netto ???????,? e del parametro ??????? di cui al comma 14.6 del Mtr-2;

• alla valutazione, sulla base delle evidenze emerse in sede di prima applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento:

delle modalità volte eventualmente a ricomprendere tra i costi totali dell'impianto "minimo" anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l'esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti;

delle modalità per il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;

• alla valutazione dei possibili effetti di dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da non trovare copertura nell'ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del Mtr-2, affinché siano identificati meccanismi in grado di assicurare, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi all'utenza finale;

• in continuità con l'impostazione stabilmente assunta per assicurare l'uniformità e l'omogeneità degli atti di programmazione, ad aggiornare gli schemi tipo di piano economico-finanziario;

— sia, inoltre, opportuno proseguire le attività di confronto interistituzionale – già avviate nell'ambito del Tavolo tecnico istituito con deliberazione 333/2019/A – finalizzate, tra l'altro, a definire procedure volte a garantire, da un lato, veridicità, chiarezza, completezza e congruità delle informazioni e, dall'altro, coerenza tra corrispettivi e costi efficienti per la gestione del servizio

 

Delibera

1. di avviare un procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/Rif, delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", per le annualità 2024 e 2025;

2. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati (Drif), conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili per la predisposizione di un documento di consultazione in relazione alla tematica di cui al punto precedente, nonché per lo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo del procedimento, anche convocando eventuali incontri tecnici e focus group;

3. di individuare nel 31 luglio 2023 il termine per la conclusione delle attività di cui al precedente punto 1.;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alle associazioni Anci, Anea, Biorepack, Cial, C.i.c., Cisambiente, Comieco, Conai, Corepla, Coreve, Coripet, Assoambiente, Ricrea, Rilegno e Utilitalia;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 febbraio 2023