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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 16 ottobre 2018, n. 526

Territorio - Inquinamento del suolo - Divieto di pascolo in terreno potenzialmente inquinato - Ordinanza sindacale contingibile e urgente - Articolo 50, Dlgs 267/2000 - Presupposti - Situazione di pericolo eccezionale e imprevedibile - Impossibilità di far fronte alla situazione coi mezzi ordinari ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Temporaneità della misura - Riferimento al principio di precauzione ai fini dell'emanazione dell'ordinanza - Condizioni di applicabilità - Articolo 301, Dlgs 152/2006 - Ragionevole dubbio su esistenza o portata di rischi per la salute - Necessità - Sussistenza

L'ordinanza del Sindaco contingibile e urgente di divieto di pascolo in un terreno potenzialmente inquinato è illegittima se gli accertamenti tecnici hanno escluso la presenza di fonti di pericolo.
Il Tar del Lazio nella sentenza 16 ottobre 2018, n. 526 ha accolto le doglianze del ricorrente destinatario di una ordinanza del Sindaco di un Comune che vietava il pascolo in un'area industriale dismessa su cui dovrà essere avviata una bonifica. I Giudici hanno rilevato come mancassero tutti i presupposti per l'emanazione dell'ordinanza del Sindaco della zona. Da un lato le Autorità sanitarie hanno escluso la presenza di specifici rischi per il pascolo degli animali connessi alla presenza di rifiuti speciali pericolosi, pertanto manca la urgenza di far fronte a un pericolo per la salute. Dall'altro mancava la "contingibilità", cioè sarebbe stato possibile per il Sindaco agire con gli strumenti ordinari in materia di abbandono di rifiuti, peraltro nell'ambito di una competenza esclusiva, ex articolo 192, Dlgs 152/2006, che nella specie non è stata attivata.
Infine non ha convinto i Giudici l'assunto del Sindaco di avere agito in ossequio al principio di precauzione ex articolo 301, Dlgs 152/2006, in quanto esso permette di agire senza attendere i risultati sui rischi per le persone quando esista un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute. Ma nel caso di specie gli accertamenti dell'Autorità sanitaria avevano dato esito negativo rispetto alle fonti di pericolo ipotizzate, fugando così incertezze o ragionevoli dubbi.

Tar Lazio

Sentenza 16 ottobre 2018, n. 526