Sentenza Tar Emilia Romagna, 3 novembre 2017, n. 346
Danno ambientale - Contaminazione terreno - Proprietario incolpevole - Sussistenza - Obbligo intervento P.a. - Articoli 240, 255 Dlgs 152/2006 - Sussistenza-Presupposti ordinanza ex articolo 50, Dlgs 267/2000- Urgenza - In caso di inquinamento risalente a dieci anni prima - Insussistenza
In materia di bonifica, la P.a. deve adoperarsi per individuare il responsabile dell’inquinamento, se no deve provvedere essa stessa al ripristino dello stato dei luoghi, senza addossare al proprietario incolpevole gli oneri di legge.
Il Tar Emilia – Romagna, con sentenza 3 novembre 2017, n. 346, ha stabilito che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 244 e 250, Dlgs 152/2006, se la P.a. accerta il superamento di valori soglia e il relativo inquinamento, senza individuare il responsabile materiale, deve provvedere con un intervento diretto alla bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale.
Nel caso di specie, il Comune emiliano rimasto inerte di fronte all’inerzia di un proprietario incolpevole, avrebbe dovuto individuare il responsabile dell’inquinamento e in alternativa intervenire al ripristino dei luoghi immediato.
Tar Emilia-Romagna
Sentenza 3 novembre 2017, n. 346
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