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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 19 ottobre 2018, n. 47712

Rifiuti - Rotaie ferroviarie - End of Waste - Articolo 184-ter, comma 3, Dlgs 152/2006 - Regolamento 333/2011/Ue su taluni rottami metallici - Effetto abrogativo del Dm 5 febbraio 1998 che stabilisce le procedure semplificate di recupero - Insussistenza - Vincolatività specifiche tecniche Ceca richiamate dal Dm 5 febbraio 1998 che stabiliscono lunghezze massime della cesoiatura - Sussistenza

Il regolamento 333/2011/Ue che detta i criteri per determinare quando i rottami metallici cessano di essere rifiuti non può ritenersi abrogativo del Dm 5/2/1998 che stabilisce le procedure semplificate di recupero.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 47712/2018), infatti, dal comma 3 dell'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 si "ricava distintamente" che la vigenza del Dm 5 febbraio 1998 è destinata a perdurare fino all'adozione di nuovi decreti ministeriali in materia.
Nel caso specifico giunto in giudizio, il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità per traffico illecito di rifiuti (reato previsto dall'articolo 260 del Dlgs 152/2006 al tempo dei fatti e ora tradotto nell'articolo 452-quaterdecies del C.p.) del ricorrente sul presupposto che i rottami metallici non fossero stati "cesoiati" nella lunghezza massima di 1,5 metri, come previsto dalle specifiche tecniche "Ceca" richiamate dal Dm 5 febbraio 1998 (ma non dal regolamento 333/2001/Ue che pur impone, ma senza specificazioni, la cesoiatura).
Secondo la Suprema Corte, invece, tali specifiche devono essere previste per evitare sia che rifiuti con caratteristiche molto diverse rientrino sotto la medesima disciplina EoW, sia che l'assenza di regole dettagliate in materie "ad alto tecnicismo" stravolga la ratio delle disciplina. La necessità di accompagnare una disciplina così tecnica con specifiche disposizioni esecutive comporta quindi, in assenza di previsione espressa, che queste siano comunque ricavate dalla normativa vigente.
N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 19 ottobre 2018, n. 47712