Sentenza Corte di Cassazione 2 marzo 2022, n. 7826
Rifiuti - Trasporto di rifiuti ex articolo 193, Dlgs 152/2006 - Applicazione della disciplina all'attività di commercio ambulante - Deroga ex articolo 266, Dlgs 152/2006 - Operatività limitata al trasporto dei rifiuti oggetto della propria attività - Sussistenza - Trasporto rifiuti non pericolosi senza autorizzazione - Responsabilità ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale ex articolo 318, Dlgs 152/2006 - Applicazione della disciplina rimessa alla discrezionalità degli Organi di vigilanza - Sussistenza
Non basta essere abilitati al commercio ambulante per l'esonero dall'applicazione delle norme sul trasporto rifiuti, occorre che oggetto del trasporto siano solo i rifiuti che formano oggetto del proprio commercio.
Un principio consolidato quello ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 marzo 2022, n. 7826 che ha confermato la condanna ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 a carico di un soggetto che in Umbria aveva effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli misti dal peso complessivo di circa 67.000 kg, in assenza della prescritta autorizzazione. La Suprema Corte ha rilevato come non operasse in questo caso la deroga prevista dall'articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 che prevede la non applicazione delle norme sul trasporto rifiuti (articolo 193, Dlgs 152/2006) per i soggetti abilitati all'esercizio di commercio ambulante ex Dlgs 114/1998, perché la deroga si applica solo se il trasporto riguarda rifiuti che formano oggetto del suo commercio. Non è dunque sufficienza la mera abilitazione all'attività di commercio ambulante.
Quanto all'operatività del meccanismo dell'estinzione delle contravvenzioni ambientali ex articolo 318-bis e seguenti del Dlgs 152/2006, a differenza di quanto accade nella materia antinfortunistica, tale meccanismo estintivo opera solo per le contravvenzioni in materia ambientale previste dal Dlgs 152/2006 le quali non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Il dato normativo è chiaro nel rimettere l'applicazione della disciplina alla discrezionalità degli Organi di vigilanza ovvero alla Polizia Giudiziaria, nel senso della facoltatività della procedura estintiva. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 2 marzo 2022, n. 7826
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: