Sentenza Corte di Cassazione 24 ottobre 2018, n. 48548
Acque – Reato di avvelenamento colposo – Articoli 439 e 452, C.p. – Finalità – Colpire la diffusività del pericolo nei confronti di un numero indeterminato di persone prima che l'acqua venga destinata a uno specifico acquirente– Reato di pericoloso astratto – Sussistenza – Reato istantaneo ad effetti permanenti – Sussistenza – Permanenza delle conseguenze dannose del reato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione - Irrilevanza - Bonifiche di siti contaminati – Obbligo di comunicazione del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di inquinare sito da parte del responsabile dell'inquinamento – Articolo 242, Dlgs 152/2006 – Finalità – Modalità di effettuazione della comunicazione – Articolo 304, Dlgs 152/2006 – Elementi essenziali – Carenza – Equiparazione alla mancata comunicazione – Reato – Articolo 257, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il reato di avvelenamento colposo delle acque si realizza nel momento - antecedente all'attingimento delle stesse - in cui le condotte inquinanti, per qualità e quantità, divengono pericolose per la salute pubblica.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 48548/2018), secondo la quale è la stessa norma incriminatrice (articoli 439 e 452 C.p.), laddove impone che l'accertamento del pericolo avvenga "prima" che le acque siano attinte per il consumo, a far propendere per l'inquadramento della norma nel novero dei reati di pericolo astratto (e non di pericolo concreto). La disposizione, infatti, mira a colpire la diffusività del pericolo nei confronti di un numero indeterminato di persone prima che l'acqua venga destinata a uno specifico acquirente (cioè prima che il pericolo diventi sanzionabile ai sensi di altre norme).
Trattandosi di un reato istantaneo ad effetti permanenti (e non permanente, come erroneamente indicato dal Tribunale di Lecce), l'avvelenamento si realizza nel momento in cui le condotte inquinanti divengono pericolose per la salute pubblica. A perdurare nel tempo sono solo le conseguenze dannose del reato che, però, non rilevano ai fini dell'individuazione del momento consumativo (e quindi della prescrizione).
Sulla base di tali motivazioni, la Cassazione ha dichiarato la prescrizione del reato in un caso di avvelenamento delle falde palesatosi nel 2005.
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Il responsabile di un inquinamento che pur avendo informato la P.a. circa il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ha omesso dati essenziali ex Dlgs 152/2006, è sanzionabile penalmente.
A ribadire il principio è la Corte di Cassazione (sentenza 48548/2018) che ricorda come la comunicazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, obbligatoria ai sensi dell'articolo 242 del Dlgs 152/2006, in base a quanto stabilito dall'articolo 304 dello stesso provvedimento deve riguardare "tutti gli aspetti pertinenti della situazione".
L'assenza di tali elementi inficia la validità dell’adempimento rendendolo inidoneo allo scopo cui è destinato, che è quello di informare preliminarmente dell'evento potenzialmente inquinante i soggetti individuati dalla legge (Comune, Provincia, Regione e Prefetto) affinché gli stessi prendano cognizione della situazione.
La Suprema Corte ha così confermato la condanna ex articolo 257 del Dlgs 152/2006 inflitta dal Tribunale di Lecce al soggetto responsabile di un inquinamento che aveva inviato la comunicazione solo a Regione ed Enti locali (ma non al Prefetto), omettendo oltretutto di indicare le caratteristiche del sito, le matrici ambientali coinvolte e gli interventi da eseguire.
Corte di Cassazione
Sentenza 24 ottobre 2018, n. 48548
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