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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Veneto 4 gennaio 2021, n. 5

Valutazione di impatto ambientale (Via) - Ampliamento di impianto di recupero fanghi di depurazione - Provvedimento di Via - Articolo 26, Dlgs 152/2006 (N.d.R. vigente ratione temporis, ora articolo 25, Dlgs 152/2006) - Esito negativo - Favore dell'ordinamento verso il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento - Conseguenze - Obbligo per l'Amministrazione di concludere necessariamente in modo positivo il procedimento - Esclusione - Obbligo di valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita - Sussistenza

Il generale "favor" verso il recupero rifiuti in luogo dello smaltimento non determina come conseguenza automatica una valutazione ambientale positiva dell'ampliamento di un impianto di recupero.
Il Tar Veneto nella sentenza 4 gennaio 2021, n. 5 ha respinto il ricorso di una impresa destinataria di un provvedimento negativo di valutazione di impatto ambientale in relazione alla richiesta di ampliamento di un impianto di recupero fanghi di depurazione e nuova sezione di produzione di gesso da defecazione. L'impresa lamentava che l'Amministrazione nel provvedimento ex articolo 26 (ora articolo 25) del Dlgs 152/2006 non aveva tenuto debito conto sia della finalità dell'impianto, diretto al recupero di rifiuti speciali non pericolosi tramite il riutilizzo agronomico e la produzione di fertilizzanti, sia dell'incremento occupazionale.
Ma per i Giudici il fatto che l'Ordinamento esprima un favore verso il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento non implica obbligatoriamente il superamento di problematiche connesse alla tutela dell'ambiente e della salute. E per il Tar la Via negativa risulta congruamente motivata. Rigettata dai Giudici anche la doglianza dell'impresa che pretendeva fosse dovere dell'Amministrazione procedente fare proposte tecniche e suggerire soluzioni alternative dirette a rendere compatibile l'intervento. Se è vero che l'Amministrazione può dettare prescrizioni per ovviare a criticità del progetto presentato, la progettazione rimane a carico dell'impresa, non potendola trasferire sull'Amministrazione, onerandola di individuare le soluzioni a specifiche problematiche, o sopperire a deficit progettuali. (FP)

Tar Veneto

Sentenza 4 gennaio 2021, n. 5