Sentenza Consiglio di Stato 19 giugno 2023, n. 5991
Via (Pua/Paur)/Vas - Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (Via) ex articolo 19, Dlgs 152/2006 - Esclusione dalla Via con prescrizioni - Imposizione di una prescrizione più restrittiva di quella prevista dalla normativa - Legittimità - Sussistenza - Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato in via semplificata ex articolo 214, Dlgs 152/2006 - Applicazione della normativa tecnica di settore ex Dm 5 febbraio 1998 e garanzia che l'attività non costituisca pericolo per la salute e pregiudizio per l'ambiente - Obbligatorietà - Sussistenza
In sede di rilascio di autorizzazioni ambientali come la Via ex Dlgs 152/2006 sono legittime anche prescrizioni più restrittive rispetto a quelle individuate dalla disciplina tecnica di settore.
A ricordarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 19 giugno 2023, n. 5991. L'impresa ricorrente, titolare di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettuava una modifica sostanziale dell'impianto per la quale era sottoposta a verifica di assoggettabilità a Via ex articolo 19, Dlgs 152/2006 in esito alla quale l'Amministrazione decideva di escludere l'impianto dalla valutazione di impatto ambientale ma imponeva alcune prescrizioni. L'impresa chiedeva la modifica di una prescrizione impostale che veniva rigettata e così decideva di impugnarla davanti al Giudice.
In Giudici ricordano come sono legittime prescrizioni imposte in sede di valutazioni ambientali che siano più restrittive di quelle individuate dalla normativa e le ragioni tecniche per le quali vengono dettate le prescrizioni non sono sindacabili dal Giudice amministrativo a meno che non siano abnormi e illogiche. Nel caso di specie poi, trattandosi di impianto di recupero di rifiuti non pericolosi autorizzato in via semplificata ex articolo 214, Dlgs 152/2006, l'Amministrazione da un lato, deve applicare le norme tecniche di cui all'articolo 214, comma 2 (attualmente il Dm del 5 febbraio 1998), dall'altro garantire che l'attività di recupero sia tale "da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente", il che legittima prescrizioni più rigorose. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 19 giugno 2023, n. 5991
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