Sentenza Tar Lombardia 29 ottobre 2018, n. 2433
Valutazione ambientale strategica - Piani e programmi urbanistici - Procedimento di Vas - Articolo 11, Dlgs 152/2006 - Avvio del procedimento di Vas durante la fase di preparazione del Piano - Legittimità - Sussistenza - Obbligo di chiusura del procedimento di Vas prima della fase decisoria del Piano - Necessità - Sussistenza
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dal Consiglio di stato con sentenza 10 febbraio 2022, n. 963.
La fase della valutazione ambientale strategica non deve precedere sempre la stesura del Piano o Programma ma può svilupparsi all'interno di esso purché si concluda prima dell'approvazione di questi.
Il Tar Lombardia con la sentenza 29 ottobre 2018, n. 2433 ha respinto le doglianze di una impresa che aveva impugnato l'approvazione di una variante al Piano generale del territorio di un Comune lombardo che aveva destinato il terreno di cui era proprietaria a "Spazi aperti agricoli a compensazione ecologica-ambientale". I Giudici hanno ricordato che la Vas non deve essere anteriore alla stesura del Piano, può svolgersi contemporaneamente ad esso basta che la procedura ambientale si chiuda prima dell'adozione del Piano.
Questo ribadisce l'articolo 11 del Dlgs 152/2006. Infatti gli interessi ambientali connessi al Piano sono decisi con un atto autonomo (la Vas) che coincide temporalmente con la fase preparatoria del Piano e non possono più essere modificati nella fase decisoria. Quindi l'anteriorità della Vas è stabilita dalle norme rispetto alla fase decisoria e non a quella preparatoria del Piano.
Tar Lombardia
Sentenza 29 ottobre 2018, n. 2433
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